Cass. civ. n. 3399 del 06 febbraio 2024

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Maggiorazione del canone in costanza di rapporto - Ammissibilità - Condizioni.


In base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui si convenga una determinazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, ancorata ad elementi predeterminati, idonei ad influire sull'equilibrio economico del sinallagma contrattuale, salvo che risulti che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23986 del 2019

Normativa correlata

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

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