Cass. civ. n. 34053 del 05 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.


Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato che costituisce un'eccezione in senso lato la deduzione dell'inadempimento della locatrice di un obbligo contrattualmente assunto, dal quale discendeva una diversa commisurazione del canone dovuto, in quanto fatto idoneo a paralizzare la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2963 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

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