Cass. pen. n. 9260 del 9 marzo 2005

Testo massima n. 1


L'estradizione verso la Romania non può essere concessa se per il reato di truffa (art. 640, comma primo, c.p.), posto a fondamento della richiesta, non sia stata presentata querela, giacché l'art. 33, comma primo, lett. c) della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1971 e ratificata con legge 20 febbraio 1975 n. 127, prevede che l'estradizione non è concessa se per il reato per il quale è richiesta, sussistano cause che impediscono l'esercizio dell'azione penale secondo la legislazione di una delle parti contraenti.

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