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Art. 13 — Estradizione

Art. 13 — Estradizione

L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana [ 730741c.p.p. ], dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L’estradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15927/2013

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all’art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dallo Stato estero non integrassero uno specifico reato per l’ordinamento italiano ma solo segmenti della truffa perpetrata ai danni della J.P. Morgan Bank).

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Cass. pen. n. 5668/2008

In tema di estradizione verso l’estero, non sussiste la violazione del principio della doppia incriminabilità previsto dall’art. II del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d’America, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, in relazione ad una domanda di estradizione fondata su un titolo di arresto emesso per il reato di inosservanza di un provvedimento del tribunale (contempt of Court), al fine di consentire la celebrazione del giudizio in relazione a reati previsti da entrambi gli ordinamenti penali. (Nel caso di specie, la persona richiesta in estradizione, dopo la scarcerazione su cauzione, si era sottratta alla celebrazione del processo per l’imputazione di associazione finalizzata al narcotraffico).

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Cass. pen. n. 9260/2005

L’estradizione verso la Romania non può essere concessa se per il reato di truffa (art. 640, comma primo, c.p.), posto a fondamento della richiesta, non sia stata presentata querela, giacché l’art. 33, comma primo, lett. c) della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, conclusa a Bucarest l’11 novembre 1971 e ratificata con legge 20 febbraio 1975 n. 127, prevede che l’estradizione non è concessa se per il reato per il quale è richiesta, sussistano cause che impediscono l’esercizio dell’azione penale secondo la legislazione di una delle parti contraenti.

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Cass. pen. n. 121/2005

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l’aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene.

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Cass. pen. n. 32356/2004

In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell’art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l’estradato per reati per i quali non è stata concessa l’estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l’estradato, fuggito nuovamente all’estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.

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Cass. pen. n. 19900/2004

Il principio di specialità previsto dalla convenzione europea di estradizione e dall’art. 721 c.p.p. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l’esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.

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Cass. pen. n. 47614/2003

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all’art. 13, secondo comma, c.p., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza favorevole all’estradizione richiesta dalla Romania sulla base della convenzione europea del 1957 di un soggetto condannato per tentato omicidio, ancorchè per la configurazione di tale delitto secondo l’ordinamento italiano siano richiesti elementi costitutivi non del tutto analoghi a quelli previsti dall’ordinamento rumeno).

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Cass. pen. n. 31123/2003

In tema di estradizione per l’estero, la nozione di reato politico a fini estradizionali trova fondamento non nell’art. 8 c.p., nel quale il reato politico è definito in funzione repressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero. Per quanto concerne il cittadino straniero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida di reato politico, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro finalità, sono definiti non politici determinati atti delittuosi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito con la quale veniva dichiarata l’estradabilità in favore della Francia di un cittadino tunisino con riferimento alla condotta di partecipazione ad associazione criminale diretta al compimento di atti terroristici diretti all’eversione dello Stato francese, con modalità violente comprensive dell’uso di materie espodenti e attentati alla vita e all’integrità fisica di cittadini ignari).

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Cass. pen. n. 24717/2002

In materia di estradizione, ai fini del principio della doppia incriminazione (art. 13 c.p.) non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità né le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente, a tal fine, la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che l’art. VIII del Trattato tra Italia e Stati Uniti d’America, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, per il quale l’estradizione non è consentita «nel caso in cui l’azione penale o l’esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente», deve essere necessariamente inteso nel senso che non viene riconosciuta rilevanza all’eventuale prescrizione del reato secondo le leggi dello Stato richiesto.

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Cass. pen. n. 1850/2000

Ai fini della estradizione del cittadino straniero dall’Italia Stato estero, il principio della necessità della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilità. (Fattispecie nella quale il reato per il quale era stata richiesta la estradizione era qualificabile come truffa semplice, perseguibile nel nostro ordinamento, ma non in quello dello Stato richiedente, a querela di parte).

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Cass. pen. n. 297/1999

Il requisito della doppia incriminazione, di cui all’art. 13 c.p. e all’art. 11 del trattato di estradizione fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.

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Cass. pen. n. 1/1998

In tema di estradizione per l’estero, poiché l’art. 11 comma secondo della Costituzione di Bosnia-Erzegovina stabilisce che saranno rispettati i diritti e le libertà fondamentali definiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con priorità su tutte le altre leggi, e poiché l’art. 1 del Protocollo n. 6 di detta Convenzione stabilisce che la pena di morte è abolita, è concedibile l’estradizione richiesta dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina nei confronti di un cittadino accusato di omicidio, reato per il quale, ricorrendo determinate aggravanti, è applicabile astrattamente, in base al codice penale di tale Stato, la pena di morte, dovendo ritenersi verificata la condizione posta dalla sentenza della Corte cost. n. 223 del 1996, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 698, comma secondo, c.p.p., ha affermato che per la concedibilità della estradizione è necessaria la garanzia assoluta che lo Stato richiedente non applichi la pena di morte.

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Cass. pen. n. 8347/1997

Il principio di specialità di cui all’art. 14 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall’evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell’estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell’imputato, e, quindi, anche dall’esecuzione di un’eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un’estradizione suppletiva.

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Corte cost. n. 223/1996

Sono illegittimi costituzionalmente, per violazione degli artt. 2, 3, 11 e 27, comma 4, della Costituzione, l’art. 698 c.p.p. e la L. 26 maggio 1984, n. 225, nella parte in cui dà esecuzione all’art. 9 del trattato di estradizione Italia-Usa 13 ottobre 1983, ove si prevede l’estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell’impegno assunto dal Paese richiedente, con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto, a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.

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Cass. pen. n. 3281/1995

L’art. 3, comma 2 della Convenzione europea di estradizione prevede la possibilità per lo Stato richiesto di rifiutare la estradizione per sospetto di processo politico. Il giudizio sulla eventuale sussistenza di una estradizione cosiddetta mascherata o di altra situazione idonea ad incidere negativamente sui diritti fondamentali dell’estradando deve peraltro basarsi su elementi idonei a far ritenere fondato il pericolo in questione e detti elementi debbono potersi ricavare dagli atti ovvero debbono essere prospettati dall’interessato secondo un preciso onere di allegazione: l’esercizio, in via esclusiva, di un potere di iniziativa officioso del giudice, in assenza di concreti ed apprezzabili sospetti, costituirebbe fatto non amichevole e non corretto nei confronti dello Stato richiedente.

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Cass. pen. n. 4407/1995

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all’art. 13, comma 2, c.p., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, ai sensi dell’art. 705 c.p.p. ed in conformità all’art. 2, comma 2, del trattato di estradizione ratificato con L. 26 maggio 1984 n. 225, sentenza favorevole all’estradizione negli Usa di un soggetto accusato, fra l’altro, sotto il titolo di conspiracy — ancorché esprimente un concetto astrattamente diverso da quello dell’associazione per delinquere — di comportamenti concretamente riconducibili anche alla figura dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale delineata nell’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Il principio della «doppia incriminabilità», stabilito in materia di estradizione dall’art. 13, comma 2, c.p., non si estende anche ai mezzi di prova ed è perciò ammissibile che l’incriminazione da parte dello Stato richiedente si basi su prove che non sarebbero utilizzabili nel nostro ordinamento, salva restando la valutazione della loro pertinenza. (Nella specie, enunciato tale principio, la Corte ha peraltro osservato che, vertendosi in caso di decisione favorevole all’estradizione negli Usa di soggetto accusato di reati in materia di stupefacenti e lamentandosi nel ricorso da costui proposto avverso la detta decisione che l’accusa sarebbe stata basata su elementi acquisiti mediante l’opera di un agente provocatore, non poteva neppure dirsi che detta opera avesse travalicato i limiti previsti dalla normativa italiana, essendosi l’agente provocatore limitato a ritardare, a fini investigativi, l’esecuzione del possibile sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente, analogamente a quanto consentito, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 98, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

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Cass. pen. n. 4298/1995

Ai fini dell’estradizione del cittadino straniero dall’Italia allo Stato estero il principio della necessità della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilità. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto infondato un ricorso col quale si deduceva che la richiesta di estradizione per il reato di uso di atto falso era inaccoglibile per difetto di querela).

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Cass. pen. n. 2293/1994

In materia di estradizione tra lo Stato italiano ed il Regno del Belgio la Convenzione bilaterale sottoscritta a Roma il 15 gennaio 1875 che disciplina i relativi rapporti non contempla i reati fiscali per cui deve escludersi che la frode fiscale sia reato per il quale possa farsi luogo all’estradizione richiesta dal Governo del Belgio. Nella suddetta convenzione le parti contraenti hanno indicato all’art. 2 n. 16, tra i reati per cui è ammessa l’estradizione, l’escroquerie e la tromperie; con tali termini essi peraltro hanno voluto chiaramente riferirsi a figure di reati contro il patrimonio commessi mediante frode, previsti in entrambi gli ordinamenti del diritto penale comune. La semplice assonanza non è sufficiente a far ritenere che la frode fiscale rientri tra tali reati; la sua natura di «reato fiscale» lo pone fuori dell’area di criminalità comune che i contraenti hanno inteso reprimere e ciò d’altra parte si ricava dal fatto che ai reati fiscali non si fa alcun cenno nella convenzione in questione pur essendo stata la lista dei reati più volte aggiornata. L’estradizione per i «reati fiscali» è invero ammessa solo nelle ipotesi in cui sia espressamente prevista, mentre un’ulteriore conferma, relativamente ai rapporti italo-belgi della volontà a suo tempo espressa dai contraenti escludente dall’applicazione della estradizione i detti reati si ravvisa nella convenzione firmata a Bruxelles il 20 novembre 1978, ratificata con L. 15 agosto 1981, n. 500, non ancora in vigore solo per il mancato scambio delle ratifiche, la quale all’art. 22 prevede che «in materia di tasse, di imposte e di dogane e di cambio, l’estradizione sarà accordata alle condizioni previste dalla presente convenzione nella misura in cui sarà stato deciso mediante scambio di lettere per ciascun reato o categoria di reati specificatamente indicati».

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Cass. pen. n. 1183/1994

Il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione – resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963 n. 300 – non comporta una automatica e totale sospensione della giurisdizione del giudice procedente, ma pone dei limiti al suo potere, derivanti dalla necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza dell’estradato nel territorio nazionale per l’esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale relativi a fatti anteriori alla consegna, per i quali non è stata concessa l’estradizione. Tuttavia l’estradato, qualora – allontanandosi dal territorio nazionale – venga meno all’osservanza dell’obbligo relativo alla sua presenza coatta nel territorio dello Stato italiano, non può più innovare in suo favore l’applicazione del principio di specialità, atteso che in tal caso lo Stato richiedente, ai sensi dell’art. 14 secondo comma della convenzione citata, ha la facoltà di adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’esercizio della giurisdizione.

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Cass. pen. n. 1507/1993

Il principio di specialità di cui all’art. 14 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall’evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell’estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell’imputato e, quindi, anche dall’esecuzione di un’eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un’estradizione suppletiva.

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Cass. pen. n. 6682/1992

Il principio di specialità, riaffermato nel primo comma dell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge n. 300 del 1963) non preclude in assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiedente per i fatti anteriori alla data dell’estradizione e diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa, ponendo solo una serie di limitazioni all’esercizio dei poteri giurisdizionali; in particolare, per espressa deroga contenuta nel secondo comma del citato art. 14, è consentito adottare «le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento dal territorio» dell’estradato, «sia di una interruzione della prescrizione… ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale». (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo che si fosse proceduto per fatti del tipo suddetto per evitare la prescrizione e per l’eventuale richiesta di estradizione suppletiva).

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Cass. pen. n. 2402/1992

In materia di estradizione, il principio di specialità non comporta una sospensione della giurisdizione del giudice italiano, che resta piena, ma determina soltanto una limitazione ai poteri sovrani in materia giurisdizionale attribuiti agli organi giudiziari del Paese richiedente, limitazione che automaticamente viene meno quando il Paese richiesto, con suo provvedimento insindacabile nell’ordinamento interno, rimuove il limite posto alla sovranità del Paese procedente.

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Cass. pen. n. 12211/1991

La regola della specialità dell’estradizione, per cui la persona consegnata non può essere sottoposta a giudizio per un «fatto diverso» anteriore all’estradizione, importa l’obbligo dello Stato richiedente di attenersi al fatto per il quale l’estradizione fu concessa, ma non implica né il divieto di modificare il titolo delittuoso, né il divieto di completare ed integrare l’imputazione con elementi e circostanze di contorno nel rispetto delle norme processuali interne: sempre che sia lasciato immutato il fatto-reato nella sua materialità e struttura essenziale.

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Cass. pen. n. 3768/1990

Ai fini dell’individuazione dei limiti di operatività del divieto di estradizione per reati politici, la determinazione dei connotati del reato politico deve trarsi anche dal contesto costituzionale, cioè dai principi fondamentali enunciati dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali della persona umana; tra tali principi devono comprendersi anche quelli fissati nelle norme che, seppur inserite nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini, ineriscono ai diritti fondamentali quali la libertà di espressione del proprio pensiero, la libertà di associazione, la libertà sindacale etc., nonché quelli sanciti negli artt. 24 e 27 Cost. relativi al diritto di difesa ed alla natura e finalità della pena.
In tema di divieto di estradizione per reati politici, ai fini dell’individuazione del «reato politico», oltre che all’oggetto dell’incriminazione, al bene giuridico tutelato ed ai motivi della condotta criminosa, che hanno indubbia rilevanza come elementi sicuramente sintomatici della possibilità che la richiesta di estradizione mascheri un attentato alla personalità dell’estradando, bisogna fare riferimento, ampliando il concetto di reato politico, a quei fattori di natura collettiva e sociale dai quali possa emergere il pericolo di inquinamento della funzione repressiva, come concepita dalla nostra Carta costituzionale.

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Cass. pen. n. 3329/1990

La nozione di reato politico, quale limite all’estradizione, può trarsi soltanto dal contesto costituzionale e, perciò, dai principi fondamentali da questo posti a tutela dei fondamentali diritti della persona umana. Tra questi primeggia quello stabilito dall’art. 27, comma terzo, Cost. sull’essenza, natura e consistenza della pena, dal quale discende la conclusione che scopo delle norme costituzionali vietanti l’estradizione per reati politici è essenzialmente quello di vietare che lo Stato italiano collabori a rendere possibile lo scatenarsi di vendette guidate da passioni di parte, o da interessi privi di valore al di fuori di una determinata cerchia politica. Ciò che conta per l’individuazione della natura politica del delitto è l’esistenza — o l’inesistenza — di fattori di natura collettiva o sociale, dai quali emerga il pericolo che possa restare inquinata la funzione repressiva, come concepita dalla Corte costituzionale. Nell’individuazione di tale natura devono inoltre confluire anche i valori fissati dalla Costituzione per il riconoscimento del diritto d’asilo (ossia le libertà democratiche fondamentali garantite costituzionalmente), in quanto integratori dell’aspetto generale dello spirito informatore della Costituzione, in relazione alla tutela della personalità umana.

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Cass. pen. n. 2/1989

Il principio di specialità contenuto nel primo comma dell’art. 14 della convenzione europea di estradizione non preclude qualsiasi esercizio della giurisdizione in riferimento a fatti anteriori alla data dell’estradizione e diversi da quelli per i quali l’estradizione venne concessa, ma costituisce soltanto una limitazione ai poteri sovrani che in materia giurisdizionale competono agli organi giudiziari del paese richiedente. Pertanto, senza violare il principio di specialità il giudice può prosciogliere dal reato addebitato se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, o il fatto non è preveduto dalla legge come reato, o se il reato è estinto o se l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita. All’applicazione della causa estintiva non è di ostacolo l’obbligo dell’interrogatorio dell’imputato, previsto dall’art. 376, c.p.p., perché questo obbligo deve ritenersi osservato anche attraverso il processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato che la convenzione riconosce indispensabile per la documentazione della procedura di estradizione supplettiva o attraverso le dichiarazioni rese dall’incolpato ai sensi dell’art. 14, lett. a) della convenzione stessa. È altresì possibile svolgere atti di polizia giudiziaria e di istruzione preliminare, nonché tutti quegli atti istruttori che sono indispensabili per accertare nelle sue reali caratteristiche il fatto e per qualificarlo giuridicamente in modo compiuto, nonché per assicurare tutti quegli elementi probatori che altrimenti potrebbero essere dispersi. Resta preclusa la possibilità di emettere atti che comportino una coazione nei confronti dell’estradando o di disporre il rinvio a giudizio dell’incolpato. Ma, al fine di impedire la prescrizione il giudice può emettere tutti gli atti di cui all’art. 160, comma secondo, c.p. e può anche ricorrere al giudizio contumaciale. Tale forma di giudizio può essere utilizzata anche per poter precostituire quel titolo di condanna esecutiva occorrente per richiedere l’estradizione supplettiva nei casi in cui non sia consentito emettere mandato di cattura o atto equipollente.

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Cass. pen. n. 2189/1987

Il giudizio di garanzia giurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva ha per oggetto non solo l’osservanza delle disposizioni di diritto oggettivo che regolano il rapporto, ma anche la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti dall’ordinamento italiano, i quali, attraverso la cooperazione prestata con l’estradizione, potrebbero essere violati.

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Cass. pen. n. 310/1982

La cosiddetta litispendenza internazionale di cui all’art. 8 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con L. 30 gennaio 1963 n. 300, non esplica nessuna influenza nel procedimento di competenza della sezione istruttoria di cui agli artt. 664 e seguenti del c.p.p., poiché l’esercizio della facoltà di rifiuto di concessione dell’estradizione, ai sensi del predetto art. 8, è riservato in via esclusiva agli organi del Governo e per essi al Ministero di grazia e giustizia che è il titolare del relativo potere. Pertanto, in caso di litispendenza internazionale, la sezione istruttoria, qualora ricorrano tutte le altre condizioni richieste, deve esprimere parere favorevole all’estradizione onde non pregiudicare i poteri discrezionali dell’Autorità amministrativa riconosciuti dall’art. 8 sopra citato.

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Cass. pen. n. 301/1982

In materia di estradizione il principio di reciprocità non ha valore generale, automaticamente applicabile, ma trova applicazione solo se sia previsto da specifiche norme dello Stato italiano, come negli artt. 300 c.p. o 16 disp. prel. c.c., oppure se sia inserita la relativa clausola nella Convenzione internazionale, oppure se sussista, in relazione a concreti rapporti, una reciprocità internazionale di fatto, indipendentemente da apposite clausole. Nella Convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, risulta accolto il principio apposto all’automatica applicazione della regola della reciprocità. (La Corte di cassazione ha chiarito che nella suindicata Convenzione è consentito, unicamente come facoltà attribuita alle parti contraenti, di applicare tale regola per quanto concerne i reati esclusi dalle sue previsioni (art. 2, paragrafo 7); ed, in relazione alle riserve di una parte, è confermato che alle altre parti contraenti è attribuita una mera facoltà discrezionale di uniformarsi alle eventuali riserve (art. 26 paragrafo 3).

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