Cass. pen. n. 34107 del 15 giugno 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Precedente condanna per evasione - Divieto di concessione degli arresti domiciliari ex art. 284,


comma 5-bis, cod. proc. pen. - Rapporto con l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari - Ragioni. In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 14111 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST.

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