Cass. pen. n. 4675 del 3 febbraio 2009

Testo massima n. 1


Il principio dell'equivalenza causale implica, nel caso della successione di posizioni di garanzia, che la condotta del singolo soggetto che ha concorso a determinare l'evento ha efficienza causale pur quando difetti del coefficiente psicologico necessario all'attribuzione di responsabilità.

Testo massima n. 2


Sussiste l'elemento soggettivo della colpa se, valutata la condotta in concreto con riferimento alla posizione di garanzia assunta dall'agente, risulta che questi si sia rappresentato come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione proprio l'evento in concreto verificatasi, pur prescindendo dalle concrete modalità di verificazione.

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