Art. 41 – Codice penale – Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25481/2025

A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

Cass. civ. n. 25480/2025

Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).

Cass. civ. n. 21602/2025

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.

Cass. civ. n. 20369/2025

In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente, rimanendo ad essa estranea. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso rilevanza causale al comportamento delle vittime, determinatesi ad accettare il rischio di viaggiare a bordo di un'auto il cui conducente versava in stato di ebbrezza alcolica).

Cass. civ. n. 17805/2025

In tema di morte quale conseguenza di altro delitto, sussiste il nesso di causalità tra le condotte estorsive e il suicidio della vittima nel caso in cui questo non sia espressione della libera scelta del soggetto, ma sia ritenuto quale unica alternativa percorribile a fronte dell'impossibilità di sottrarsi alle condotte predatorie degli imputati. (In motivazione, la Corte ha affermato che, per l'accertamento dell'elemento soggettivo di tale delitto, è necessario fare riferimento alla condotta che ragionevolmente ci si poteva attendere da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale, sicché la colpa deve essere accertata in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui era o poteva essere a conoscenza il soggetto che ha compiuto il delitto presupposto, che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale).

Cass. civ. n. 10465/2025

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la designazione di un preposto non esonera da responsabilità il datore di lavoro, nel caso in cui la verificazione del sinistro sia conseguita a scelte gestionali inadeguate ascrivibili a quest'ultimo e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa. (Fattispecie relativa a omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata affermata la penale responsabilità di un datore di lavoro con riguardo al decesso di un preposto, prestatore di lavoro addetto a lavorazioni in quota, avvenuto in conseguenza di una sua caduta dall'alto, sul rilievo che l'occorso era derivato dalla violazione dell'obbligo datoriale di predisporre e fornire specifiche attrezzature idonee a svolgere in sicurezza tal genere di lavorazioni).

Cass. civ. n. 10460/2025

In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ciascuno dei titolari della posizione di garanzia, ove ve ne siano più d'uno, è destinatario, per intero, dell'obbligo di tutela imposto "ex lege", sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo garante. (Fattispecie in cui l'indicazione del responsabile di stabilimento, volta a fare adottare prassi elusive della disciplina prevezionale è stata ritenuta inidonea ad esonerare da responsabilità i soggetti a lui sottoposti, incombendo su caporeparto, capoturno e vice-capoturno l'onere di non uniformarsi e di denunciare l'esistenza di prassi rischiose per l'incolumità dei lavoratori).

Cass. civ. n. 9969/2025

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).

Cass. civ. n. 34178/2024

In tema di "aberratio ictus", la reazione della vittima designata, per effetto della quale l'offesa tipica della fattispecie criminosa si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, non costituendo uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell'azione delittuosa. (Fattispecie relativa a vittima che, aggredita da più soggetti, aveva spostato il braccio dell'agente che stava per esplodere un colpo di pistola nei suoi confronti, deviando la direzione di tiro, sicché il proiettile aveva attinto il medesimo agente, cagionandone la morte). (Conf.: n. 6869 del 1984,

Cass. civ. n. 27826/2024

L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).

Cass. civ. n. 17106/2024

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").

Cass. civ. n. 16318/2024

In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima. (Fattispecie relativa a donna che aveva intenzionalmente versato benzina sul coniuge, poi deceduto per carbonizzazione, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario che, nonostante l'obiettiva inidoneità dell'atto a cagionare da solo l'evento e l'incertezza sulle cause di innesco del fuoco, si basava sulla mera presunzione che l'intento omicidiario fosse rimasto fermo fino al prodursi dell'evento).

Cass. civ. n. 14074/2024

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).

Cass. civ. n. 5519/2024

Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo.

Cass. civ. n. 44349/2023

L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcerogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).

Cass. civ. n. 30165/2023

In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).

Cass. civ. n. 24804/2023

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.

Cass. civ. n. 19378/2023

La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..

Cass. civ. n. 14930/2023

La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori -, sicché non è configurabile in relazione a errori o lacune della segnaletica stradale.

Cass. civ. n. 11152/2023

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

Cass. civ. n. 6122/2023

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la caduta all'origine della suddetta frattura).

Cass. civ. n. 5737/2023

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale si era successivamente tolto la vita e, dopo aver affermato che le conseguenze del sinistro avevano contribuito - come movente ultimo - al suicidio della vittima, aveva attribuito efficacia di concausa alle "condizioni personali" e allo sconvolgimento dovuto ad altre vicende familiari, riducendo significatviamente il risarcimento in favore dei congiunti).

Cass. civ. n. 5632/2023

In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana.

Cass. civ. n. 5490/2023

In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.

Cass. civ. n. 1929/2023

In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).

Cass. civ. n. 678/2023

In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1.

Cass. civ. n. 43159/2013

Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a incidente di caccia cagionato dall'esplosione accidentale di un colpo di fucile in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione della sentenza di merito che era pervenuta alla determinazione della percentuale di responsabilità della vittima nella misura del 50%, dopo aver raffrontato i comportamenti dei due protagonisti delle vicenda e aver stabilito che a ciascuno di essi competeva l'obbligo di mettere in sicurezza il fucile).

Cass. civ. n. 10626/2013

Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo ma anche all'ipotesi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento. (Fattispecie nella quale la Corte in presenza di un comportamento colposo di un sanitario che, visitato un paziente aveva disposto la sospensione di una terapia in atto, prescrivendo contestualmente di recarsi immediatamente al pronto soccorso per effettuare indispensabili accertamenti diagnostici, ha ritenuto interrotto il nesso causale rispetto all' evento morte del paziente, per non essersi quest'ultimo recato di sua volontà al pronto soccorso).

Cass. civ. n. 26663/2009

In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) c.p., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile.

Cass. civ. n. 26020/2009

In tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui, la quale abbia posto in essere le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo dei tecnici di una società elettrica che avevano realizzato un collegamento mancante di adeguate protezioni, cui altri avevano provveduto ad allacciare un cavo in maniera scorretta determinando una dispersione di elettricità che cagionava la folgorazione della vittima del reato).

Cass. civ. n. 21513/2009

In tema di causalità, le cause sopravvenute da sole sufficienti alla produzione dell'evento sono soltanto quelle del tutto autonome, indipendenti ed estranee alla condotta, tali da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisca causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione delle lesioni cagionate ad alcuni clienti di un bar, la condotta della commessa che abbia servito loro del detersivo inodore ed incolore imprudentemente contenuto in una bottiglia di acqua minerale, senza avvedersene, trattandosi di fatto non del tutto anomalo ed imprevedibile rispetto alla condotta imprudente e superficiale dell'agente, che aveva introdotto all'interno del bar di cui era titolare, la bottiglia contenente il detersivo).

Cass. civ. n. 4675/2009

Il principio dell'equivalenza causale implica, nel caso della successione di posizioni di garanzia, che la condotta del singolo soggetto che ha concorso a determinare l'evento ha efficienza causale pur quando difetti del coefficiente psicologico necessario all'attribuzione di responsabilità.

Cass. civ. n. 15558/2008

In tema di causalità, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o caducare la prima non può essere affidata solo ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano hic et nunc concretamente probabile.

Cass. civ. n. 41943/2006

Nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da infortunio sul lavoro) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente — tale da interrompere il nesso causale ex articolo 41, comma secondo, c.p. — rispetto al comportamento dell'agente, perché questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (in motivazione la Corte ha altresì precisato che, mentre è possibile escludere il nesso causale in situazioni di colpa commissiva addebitabili ai sanitari, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l'errore del medico non può prescindere dall'evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la «catena causale» resta integra).

Cass. civ. n. 20272/2006

In tema di causalità, la causa sopravvenuta «da sola sufficiente a determinare l'evento» (art. 41 comma secondo, c.p.) può configurarsi anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Cass. civ. n. 1214/2006

Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma secondo, c.p.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma primo, c.p. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. (Da queste premesse la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 41, comma secondo, c.p., in relazione ad un infortunio sul lavoro addebitato alla condotta colpevole dell'imputato e l'evento morte provocato da una broncopolmonite massiva bilaterale contratta dall'infortunato durante il ricovero in ospedale per la cura degli esiti dell'infortunio; ciò sul rilievo che, secondo quanto ricostruito in sede di merito, la broncopolmonite era risultata essere una complicanza non eccezionale delle gravi lesioni subite dall'infortunato, che ne avevano provocato l'allettamento prolungato con la conseguente disventilazione polmonare che, a sua volta, aveva provocato la patologia rivelatasi letale).

Cass. civ. n. 38877/2005

In tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Cass. civ. n. 38850/2005

In tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, esso, in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile.

Cass. civ. n. 38810/2005

In tema di omicidio colposo da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Ciò deve ritenersi sia quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a maggior ragione, allorché esse non siano di pari grado, giacché, in tale ultima evenienza, il titolare della posizione di garanzia, il quale vanti un potere gerarchico nei confronti dell'altro titolare investito, a livello diverso, della posizione di garanzia rispetto allo stesso bene, non deve fare quanto è tenuto a fare il garante subordinato, ma deve scrupolosamente accertare se il subordinato è stato effettivamente garante ossia se ha effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta in quel momento.

Cass. civ. n. 36339/2005

In tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Cass. civ. n. 28564/2005

In tema di rapporto di causalità, una volta che sia stata accertata una condotta colposa inseritasi nel processo determinativo dell'evento va in particolare verificato che proprio quella violazione della regola cautelare abbia cagionato (o abbia contribuito a cagionare) l'evento medesimo, non essendo sufficiente l'accertamento della causalità materiale e neppure che la condotta abbia in parte o in tutto prodotto il fatto delittuoso, ma occorrendo estendere l'indagine al nesso di causalità giuridica. (Ha specificato la Corte che tale verifica — che deve risultare dalla motivazione della sentenza — è tanto più necessaria laddove, come nella fattispecie relativa a colpa medica, l'evento della morte del paziente si verifichi a oltre un anno e mezzo di tempo dalle condotte dei sanitari, e per di più per una causa di natura diversa, la quale pertanto va dal giudice di merito ricollegata con particolare precisione al trattamento medico ritenuto inadeguato).

Cass. civ. n. 24079/2004

La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti.

Cass. civ. n. 10430/2004

Il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile, mentre non può essere escluso il nesso causale quando la causa successiva abbia solo accelerato la produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi sulla base di una valutazione dotata di un alto grado di credibilità razionale o di probabilità logica. (Fattispecie in materia di responsabilità professionale del medico per il suicidio di un paziente, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, sulla base di un ragionamento probatorio esente da vizi logici e che aveva escluso ogni interferenza di fattori alternativi, avessero affermato l'efficacia causale della condotta del medico psichiatra che aveva autorizzato l'uscita dalla struttura sanitaria di una paziente malata di mente e con forti istinti suicidari, affidandola ad una accompagnatrice volontaria priva di specializzazione adeguata, alla quale non aveva fornito qualsivoglia informazione sullo stato mentale della malata e sui precedenti tentativi di suicidio dalla stessa attuati).

Cass. civ. n. 31760/2003

Nell'ipotesi di successive cessione di sostanza stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della droga, non è interrotto per effetto delle successive cessioni, né delle modalità in cui è avvenuta l'assunzione, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili; pertanto, risponde del reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la sostanza, ma anche l'originario fornitore (nel caso di specie, la Corte ha escluso che l'assunzione di alcool, contestuale all'ingestione di cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima, possa considerarsi una concausa sopravvenuta, non prevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra la prima cessione e l'evento morte).

Cass. civ. n. 25923/2003

Qualora più autovetture diano luogo, lungo una pubblica via, ad una gara di velocità, il fatto che una delle stesse, dopo aver effettuato l'ultimo sorpasso, venga tamponata da un'altra e il conducente del primo mezzo perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata. (Nella specie, in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l'eccessiva velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara).

Cass. civ. n. 29709/2002

In tema di concorso di cause (art. 41 c.p.), non può ritenersi causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto eziologico tra una precedente condotta illecita ed il successivo verificarsi dell'evento quella che consista in un comportamento umano che, ancorché irregolare ed atipico, non presenti tuttavia i requisiti della eccezionalità ed imprevedibilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, la decisione di merito con la quale, nell'indimostrato assunto che l'imprudente manipolazione di petardi da parte di un minore, il quale per ciò aveva riportato lesioni, costituisse causa sopravvenuta ed esclusiva di tale evento, aveva assolto dal reato di lesioni colpose il soggetto che, in violazione del divieto di legge, aveva venduto al minore i suddetti petardi).

Cass. civ. n. 13114/2002

Sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato. Ne consegue che non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato. (Fattispecie relativa ad omicidio preterintenzionale, nel quale la morte era sopraggiunta in conseguenza di percosse inferte a soggetto anziano ed in non buone condizioni di salute).

Cass. civ. n. 7725/2002

Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi in tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 primo comma c.p.

Cass. civ. n. 8866/2000

In tema di rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome. Ne consegue che il decesso della vittima del reato, pur affetta da pregresse patologie, se dovuto a complicazioni susseguenti ad operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva dell'agente, non esclude il nesso eziologico tra la condotta stessa e l'evento.

Cass. civ. n. 6506/2000

La condotta di chi, sia pure abusivamente, si introduce in un fondo altrui, lasciato colposamente accessibile a chiunque, e riceve un danno dallo stato dei luoghi o dalle cose ivi esistenti non è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2, c.p. (Fattispecie di lesioni colpose a seguito di caduta accidentale in una vasca di raccolta di liquami sita in un terreno non recintato).

Cass. civ. n. 11779/1997

Nel caso di lesioni personali seguite da decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte. La colpa dei medici, infatti, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l'intervento dei sanitari. (Ha precisato la corte che la negligenza od imperizia dei sanitari non costituisce di per sé un fatto imprevedibile ed atipico rispetto alla serie causale precedente di cui costituisce uno sviluppo evolutivo, anche se non immancabile. Tale conclusione non può mai essere messa in discussione allorquando, l'eventuale colpa medica sarebbe di tipo omissivo. Infatti, mentre è possibile escludere il nesso di causalità in ipotesi di colpa commissiva, in quanto il comportamento del medico può assumere i caratteri della atipicità, la catena causale resta invece integra allorquando, vi siano state delle omissioni nelle terapie che dovevano essere praticate per prevenire complicanze, anche soltanto probabili, delle lesioni a seguito delle quali era sorta la necessità di cure mediche. L'errore per omissione non può mai prescindere dall'evento che ha fatto sorgere l'“obbligo” delle prestazioni sanitarie. L'omissione, da sola, non può mai essere sufficiente a determinare l'evento proprio perché presuppone una situazione di necessità terapeutica che dura finché durano gli effetti dannosi dell'evento che ha dato origine alla catena causale).

Cass. civ. n. 10760/1997

La causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e quindi interruttiva del nesso eziologico è soltanto quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza come le collisioni successive all'incidente provocato da un automobilista con conseguente arresto del veicolo ed ostruzione della carreggiata.

Cass. civ. n. 578/1997

In tema di concorso di cause la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza ed, in tal caso le cause concorrenti — che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente — sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni.

Cass. civ. n. 10763/1995

In tema di nesso di causalità, quando i comportamenti di più soggetti concorrono su un piano di reciproca equivalenza a determinare l'evento, il giudizio sull'efficienza causale è distinto ed autonomo per ciascuna condotta. Nel concorso di cause equivalenti, ogni fattore causale è, infatti, conditio sine qua non dell'evento. Se questo, per difetto dell'elemento psicologico, non è riconducibile in termini di responsabilità a tutti i soggetti ma solo ad uno di essi, non per questo risulta modificato il giudizio relativo all'efficienza causale delle singole condotte, trattandosi di valutazioni che afferendo ad elementi diversi ontologicamente, restano tra loro indipendenti.

Cass. civ. n. 1996/1994

In sede di quantificazione dell'apporto causale di più condotte che abbiano prodotto un evento colposo, qualora si ritenga che un comportamento abbia costituito la causa prima tra tutte quelle che hanno provocato il fatto, tra cui è compreso quello della persona offesa, la priorità tra le varie condotte può giustificare un convincimento di preponderanza dell'efficienza causale dell'azione posta in essere.

Cass. civ. n. 1737/1993

Quando una condotta colposa s'inserisce in una situazione pericolosa determinata da altri, anche questi è colpevole dell'evento che ne deriva in quanto chi pone in essere una situazione di pericolo risponde delle conseguenze eventualmente provocate dalla condotta colposa di terzi.

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