Cass. pen. n. 34127 del 06 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Giudizio cautelare - Vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto - Sussistenza - Estensione dell'indagine di merito consentita - Punto annullato - Possibilità di rilevare nullità o inammissibilità non riscontrate dalla Corte di cassazione - Esclusione - Sopravvenienza di nuovi elementi di fatto - Rilevanza - Fattispecie.


In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, avesse tenuto conto del fatto sopravvenuto costituito dall'accertamento nel merito, con la sentenza di primo grado, dei reati posti a fondamento della misura cautelare).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 16359 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE