Cass. pen. n. 29968 del 17 luglio 2008

Testo massima n. 1


La coscienza e la volontà della condotta (cosiddetta suitas ) richiamate dall'art. 42 c.p. consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Tale requisito si distingue dalla capacità di intendere e di volere richiesta dall'art. 85 c.p., non implicando la consapevolezza di ledere o esporre a pericolo il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice.

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