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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2343 del 20 gennaio 2014

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2343 del 20 gennaio 2014

Testo massima n. 1

Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di “custode” delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall’ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa ex art. 2051 cod. civ, sia quando l’uso delle attrezzature dia luogo a un’attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso. [ Fattispecie in cui è stata affermata la colpevolezza sia del legale rappresentante della società gerente il “kartodromo” sia del responsabile della pista per il decesso di una cliente, alla quale era stato consentito di accedere al “kart” nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo, la quale, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva provocato la morte per soffocamento ].

Testo massima n. 1

In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., con conseguente perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., purché sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi. [ Fattispecie in cui è stata affermata la colpevolezza sia del legale rappresentante della società gerente il “kartodromo” sia del responsabile della pista per il decesso di una cliente, alla quale era stato consentito di accedere al “kart” nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo, la quale, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva provocato la morte per soffocamento ].

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