Cass. pen. n. 34171 del 02 luglio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Procedimento di revoca dell’affidamento in prova - Persistenza dell'efficacia di una precedente nomina fiduciaria - Esclusione - Conseguenze.


Nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 26881 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen.

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