Cass. civ. n. 4839 del 10 novembre 1977
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso di bene demaniale, nei rapporti fra privati, è esperibile davanti al giudice ordinario, a norma dell'art. 1145 c.c., da parte di chi deduca l'esercizio su detti beni di poteri corrispondenti a quelli derivanti da concessione della pubblica amministrazione, mentre la concreta esistenza e la legittimità di tale possesso, in quanto attinenti al merito, non rilevano ai fini della giurisdizione.