Cass. pen. n. 24605 del 5 giugno 2003

Testo massima n. 1


L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 c.p., esime dalla punibilità è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sulla interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione.

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