Cass. pen. n. 5797 del 11 giugno 1981
Testo massima n. 1
L'errore in ordine alla non necessità dell'autorizzazione amministrativa per l'edificazione di un'opera per la quale la licenza comunale sia effettivamente obbligatoria, cadendo su norme che, inserendosi nel precetto penale, valgono a formare l'obiettività giuridica del reato, deve configurarsi come ignoranza della legge penale, come tale assolutamente inescusabile ai sensi dell'art. 5 c.p.