Cass. pen. n. 16474 del 22 aprile 2008
Testo massima n. 1
Reato impossibile per inidoneità dell'azione si ha soltanto quando la condotta, per la sua natura in sè considerata, risulti inidonea secondo una valutazione « ex ante» a cagionare l'evento e non quando tale inidoneità sia determinata dall'incidenza di un fattore esterno, quale deve essere considerata l'attività prestata dall'agente provocatore che acquista della sostanza stupefacente da colui che ne abbia la disponibilità.