Art. 49 – Codice penale – Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa , è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 756/2025
Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacenti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l.notarile), e, cioè, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo.
Cass. civ. n. 35718/2024
In tema di prova contraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa deve avere per oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione, non potendo tradursi in un diritto incondizionato all'ammissione di una prova superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati).
Cass. civ. n. 34626/2024
In tema di prova testimoniale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità della deposizione ex artt. 187 e 194 cod. proc. pen. la circostanza che essa verta anche su fatti non specificamente afferenti all'imputazione, sicché la prova raccolta con riguardo a fatti che da questa esorbitano, in carenza dalla contestazione di un fatto diverso, risulta pienamente valida e utilizzabile, anche ai fini di apprezzare la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del narrato.
Cass. civ. n. 34425/2024
L'incompetenza territoriale che si sia manifestata dopo l'udienza preliminare (nella specie, correttamente celebrata innanzi al gup distrettuale) deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sicché, qualora nel corso della prima udienza dibattimentale (nella specie, tenuta dal tribunale in composizione collegiale) sia stata sollevata - e accolta - la sola eccezione di incompetenza per materia, con conseguente trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (nella specie, la corte d'assise), non può nella nuova sede processuale eccepirsi l'incompetenza per territorio, essendosi già maturato il suddetto termine decadenziale.
Cass. civ. n. 31694/2024
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la prova riassunta in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non deve necessariamente essere raccolta una seconda volta quando muti la persona fisica del giudice di secondo grado o dei componenti del collegio giudicante. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, sussiste l'onere della parte di indicare le ragioni poste a fondamento dell'esigenza di rinnovazione).
Cass. civ. n. 30645/2024
L'acquisizione di atti d'indagine al fascicolo del dibattimento, pur se richiesta dalla difesa dell'imputato, è preclusa in caso di opposizione o dissenso da parte del pubblico ministero, potendo avvenire nel solo caso in cui tutte le parti vi consentano.
Cass. civ. n. 29625/2024
L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie, sicché, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non tempestivamente sottoposti dalla parte, anche se collegati a sopravvenienze istruttorie tali da giustificare, in astratto, lo spostamento della competenza.
Cass. civ. n. 28725/2024
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 28485/2024
L'incompetenza per materia derivante da connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., non rilevata d'ufficio o eccepita antecedentemente alla conclusione dell'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere eccepita, né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 27748/2024
Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 23516/2024
In tema di prova testimoniale, la difesa può chiedere l'ammissione di nuovi testi nel caso di mutamento del giudice, anche se, in precedenza, non ha presentato alcuna lista testimoniale, a condizione che tali testimoni siano inseriti in una lista depositata almeno sette giorni prima dell'udienza dinanzi al nuovo giudice.
Cass. civ. n. 23118/2024
In tema di accertamento per accise sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell'imposta, l'Amministrazione finanziaria, che contesta l'esistenza di una frode, è gravata dell'onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all'elemento oggettivo anche quello soggettivo, per il quale l'acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza per la qualità professionale rivestita di operatore petrolifero, con la conseguenza che, assolto il predetto onere da parte della stessa Amministrazione, grava sull'acquirente la prova contraria di avere adoperato, al fine di non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l'entità del carico fiscale.
Cass. civ. n. 19340/2024
In materia di contratti agrari, l'erede legittimario (nella specie, figlio) - anche se rimasto escluso dal testamento del genitore per aver ricevuto, durante la vita del de cuius, un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e, per tale ragione, impossibilitato ad esperire l'azione di riduzione - ha comunque titolo per esercitare l'azione di cui all'art. 49 l. n. 203 del 1982 e, sussistendone i presupposti, può ottenere di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi agricoli anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, nonché di essere considerato affittuario delle stesse.
Cass. civ. n. 19097/2024
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - nel ritenere legittima la sanzione della sospensione dall'insegnamento per due giorni comminata ad un docente dal Dirigente scolastico - non aveva tenuto conto dell'entità massima della sanzione applicabile all'illecito disciplinare contestato ricondotto nella previsione di cui alla lett.b, del comma 2, dell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994).
Cass. civ. n. 16629/2024
Se è stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata in sede di legittimità va cassata con rinvio, anche se la stessa ha comunque affrontato la specifica questione oggetto dell'appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità non ha consentito al giudice di appello l'esame delle ragioni, di fatto e di diritto, poste a sostegno della censura.
Cass. civ. n. 16046/2024
Il tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., un collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda può legittimamente emettere la sentenza a condizione che siano state compiute davanti ad esso tutte le attività proprie del dibattimento. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza emessa in grado di appello da un collegio diverso da quello che aveva pronunciato l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e dinanzi al quale l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee).
Cass. civ. n. 15162/2024
La Tosap trova applicazione nell'ipotesi di utilizzazione di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario, in quanto l'art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 ha come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e provinciale e ricomprende, quindi, anche quelle che trovano fondamento nella legge, non spettando l'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), del predetto decreto, non essendo il concessionario soggetto annoverabile tra gli enti ivi indicati.
Cass. civ. n. 14931/2024
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la tardiva esibizione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dei libri contabili non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull'amministratore sia nella fase prefallimentare, sia in quella immediatamente successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per l'accertamento della sussistenza del reato.
Cass. civ. n. 13076/2024
Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento nel caso in cui la richiesta di parte è riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato per forza maggiore o per la sopravvenienza della stessa dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva irragionevolmente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, valutando la rilevanza della prova testimoniale formante oggetto della richiesta, che, nel giudizio di primo grado, era stata dapprima ammessa e poi revocata sul rilievo che la difesa aveva l'onere di dare preventiva comunicazione della mancata conoscenza, da parte del teste regolarmente citato e presente in aula, della lingua italiana e della necessità di escuterlo con l'ausilio di un interprete).
Cass. civ. n. 12746/2024
In tema di sanzioni disciplinari, l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli standard valutativi dell'attuale coscienza sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che - pur considerando antiquato e non condivisibile il metodo educativo della docente - aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata ad un'insegnante della scuola elementare, che in sede penale era stata condannata per aver maltrattato gli alunni di 6-7 anni, sottoponendoli a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica).
Cass. civ. n. 12074/2024
In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.
Cass. civ. n. 11676/2024
Le modalità di proposizione dell'appello incidentale, ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, riguardano esclusivamente i giudizi tributari relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quelli concernenti cause scindibili; per queste ultime, l'appellato, se intende impugnare la sentenza anche verso una parte non destinataria dell'impugnazione principale, deve proporre appello incidentale notificandolo nel termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e, comunque, non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione.
Cass. civ. n. 11219/2024
In seguito al pignoramento di un immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la legittimazione a far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, spettante in via esclusiva al custode, non ha natura di legittimazione sostanziale, non essendo il custode titolare del diritto fatto valere, ma solo titolare del relativo potere rappresentativo; ne consegue che se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni, e poi, prima dell'introduzione di quello di appello, ha riacquistato la legittimazione, per effetto della cancellazione del pignoramento, il difetto di potere rappresentantivo, che non sia stato oggetto di contestazione in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.
Cass. civ. n. 8648/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 6704/2024
In tema di contratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011, va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale.
Cass. civ. n. 3976/2024
Il datore di lavoro, ai fini previdenziali - e, in particolare, nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive -, è tenuto ad applicare il c.c.n.l. del settore produttivo dell'impresa, poiché la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS, ai sensi dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, vincola all'applicazione del c.c.n.l. riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa.
Cass. civ. n. 3839/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 1792/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, nel caso in cui il processo regredisca alla fase antecedente l'apertura del dibattimento per il mutamento della persona fisica del giudice, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione anche se essa non è già stata formulata davanti al giudice sostituito, in quanto il disposto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. relativo alle questioni preliminari, non collega alcuna preclusione al momento della dichiarazione di apertura "per la prima volta" del dibattimento.
Cass. civ. n. 756/2024
In tema di IVA, il compenso dell'amministratore di condominio è assoggettabile all'imposta, solo ove l'attività venga espletata con l'impiego di mezzi organizzati, rientrando in tal caso tra le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, mentre in assenza di tale impiego - ipotesi normalmente ricorrente quando l'amministrazione riguardi uno solo o un numero limitato di condomini, costituiti da un numero ristretto di partecipanti - l'attività ricade nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 597 del 1973 e, pertanto, il relativo compenso non è assoggettabile ad IVA.
Cass. civ. n. 340/2024
In base all'art. 3, comma 64, l. n. 662 del 1996 - che prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie - non è configurabile un diritto potestativo del privato titolare del diritto di superficie, bensì un interesse legittimo, non autonomo né personale, ma accessorio al diritto di superficie stesso: ne consegue che, dopo la delibera della cessione in proprietà, legittimato a stipulare l'atto di trasferimento è il titolare del già concesso diritto di superficie, mentre, nei confronti del creditore che abbia pignorato il diritto di superficie sono inefficaci i successivi atti di trasferimento di tale diritto e della predetta legittimazione contrattuale, trasferitasi, per effetto del pignoramento, in capo ai potenziali aggiudicatari del bene.
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 46078/2023
In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare, in aiuto della memoria, propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.
Cass. civ. n. 45852/2023
Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", nel caso in cui l'azione criminosa non deriva soltanto dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente, con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato".
Cass. civ. n. 44926/2023
Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella derivante da una loro assunzione "contra legem".
Cass. civ. n. 36312/2023
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.
Cass. civ. n. 35365/2023
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 35272/2023
Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come, invece, avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione.
Cass. civ. n. 33535/2023
Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.
Cass. civ. n. 32804/2023
Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.
Cass. civ. n. 32459/2023
Integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell'operatore straniero ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Cass. civ. n. 31547/2023
In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento).
Cass. civ. n. 31265/2023
In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).
Cass. civ. n. 27119/2023
In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, le decisioni della Corte di cassazione in sede penale, venendo ad esistenza già con la loro pronuncia, costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'Amministrazione anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione.
Cass. civ. n. 25287/2023
La persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento.
Cass. civ. n. 25136/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
Cass. civ. n. 24808/2023
Integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto -, nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.
Cass. civ. n. 23819/2023
La presentazione all'incasso di un assegno bancario di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, privo della clausola di non trasferibilità, è sanzionato dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 e non già dal comma 1 del medesimo articolo, che si applica ai soli titoli al portatore, tra i quali non sono ricompresi gli assegni bancari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto che la presentazione all'incasso di un assegno bancario di importo di euro 1573,00, non poteva più essere considerata, a partire dal 1° gennaio 2016, un illecito amministrativo, tenuto conto dell'innalzamento della soglia ad euro 2.999,00 per i titoli al portatore).
Cass. civ. n. 21294/2023
In tema di contratto di apprendistato, in caso di recesso del datore di lavore anticipato rispetto alla scadenza del periodo di formazione, la domanda giudiziale di nullità o invalidità del contratto, con conseguente trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non è assoggettata ai termini di cui all'art. 32, commi 3 e 4, della l. n. 183 del 2010, non rientrando nei tassativi casi indicati dalla norma.
Cass. civ. n. 20340/2023
La nozione di trasferimento d'ufficio di cui all'art. 2103, comma 8, c.c., alla quale deve intendersi facciano rinvio le disposizioni dei contratti collettivi che non definiscono ulteriormente tale nozione (nella specie, l'art. 91 del c.c.n.l. del personale dell'area dirigenziale e l'art. 49 del c.c.n.l. del personale non dirigente del Registro Aeronautico Italiano, del 14 luglio 1997), non comprende l'ipotesi in cui il datore di lavoro trasferisca la propria sede da un luogo a un altro e, quindi, non assuma scelte discrezionali direttamente concernenti il luogo in cui fare svolgere ai lavoratori dipendenti le loro prestazioni, nell'ambito della dislocazione territoriale delle proprie unità operative.
Cass. civ. n. 17828/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura". (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso). Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 15981/2023
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Cass. civ. n. 12614/2023
In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.
Cass. civ. n. 10826/2023
Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica.
Cass. civ. n. 10130/2023
In caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione di attendibilità della prova dichiarativa decisiva, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all'imputato, non può risolversi nella conferma delle dichiarazioni già rese in primo grado, ma richiede, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza, che la prova sia assunta secondo le regole dell'esame incrociato.
Cass. civ. n. 9473/2023
Sussistenza - Attestazione dell’interessato da rilasciarsi entro la scadenza del primo periodo emergenziale - Necessità - Fondamento.
Cass. civ. n. 8799/2023
La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Cass. civ. n. 6834/2023
In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.
Cass. civ. n. 6513/2023
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Cass. civ. n. 5921/2023
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Cass. civ. n. 4587/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.
Cass. civ. n. 2784/2023
Costituiscono prove documentali, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., suscettibili di essere legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, i verbali formati nell'ambito di un procedimento diverso da quello penale (nella specie, procedimento di giustizia sportiva), che riproducono, unitamente ad altri dati, le dichiarazioni di persone informate sui fatti, fermo restando l'obbligo per il giudice di distinguere tra contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta.
Cass. civ. n. 1956/2023
In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).
Cass. civ. n. 1314/2023
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le prove di cui la parte è legittimata a chiedere l'assunzione nel caso di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. sono solo quelle che, oltre ad essere nuove rispetto alle prove già assunte, sono altresì sopravvenute o, comunque, risultano scoperte dopo il giudizio di primo grado, diversamente dalle prove non comprese nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., di cui fa menzione il disposto dell'art. 493, comma 2, cod. proc. pen., per le quali è necessario che la parte richiedente dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.
Cass. civ. n. 884/2023
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 14276/2022
Ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza. (In motivazione la Corte ha precisato che non rileva che il venditore non abbia l'effettiva disponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve termine).
Cass. pen. n. 36184/2022
Il c.d. "falso innocuo" è configurabile nelle sole ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico, che qui interessa) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.
Cass. pen. n. 1702/2021
Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo.
Cass. pen. n. 30539/2021
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore.
Cass. pen. n. 37369/2020
Integra il delitto di ricettazione la ricezione di una chiavetta utilizzabile per l'accesso "online" su conto corrente (c.d. "token") provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto.
Cass. pen. n. 5896/2020
In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.
Cass. pen. n. 12204/2020
In tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall'agente infiltrato che abbia determinato l'indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l'azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l'attività dell'infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato.
Cass. pen. n. 32414/2019
In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico.
Cass. pen. n. 20815/2018
In tema di falso ideologico, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione ove la contestata falsità dell'attestazione non emerga dal documento stesso in cui questa è trasfusa, ma "ab extra", per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di segno contrario incorporati in altri documenti, in quanto il reato impossibile presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio "ex ante", in relazione alle intrinseche caratteristiche dell'azione.
Cass. pen. n. 9254/2015
Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso.
Cass. pen. n. 8026/2014
In tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale. (Fattispecie nella quale è stato affermata la sussistenza del reato di tentata rapina, benché risultasse non determinato l'importo della somma che doveva essere sottratta).
Cass. pen. n. 39216/2013
Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato". (Fattispecie relativa a condotta di concorso esterno in associazione di tipo mafioso consistita nell'attività di interlocuzione con l'"infiltrato" per conto della cosca criminale al fine di "assicurare la pace sociale" alle imprese aggiudicatarie dei lavori per i treni ad alta velocità).
Cass. pen. n. 34489/2013
In tema di corruzione, è prospettabile l'ipotesi di cui all'art. 49 comma secondo, cod. pen. solo quando la promessa da parte del pubblico agente, accettata dal privato, si riferisca ad un atto o ad un comportamento che appaia, in base ad un giudizio "ex ante", in modo assoluto impossibile si verifichi.
Cass. pen. n. 5687/2013
In tema di falso ideologico è configurabile il reato impossibile di cui al comma secondo dell'art. 49 c.p., a condizione che la difformità dell'atto dal vero non risulti riconoscibile "ictu oculi", ovvero in base alla mera disamina dello stesso.
Cass. pen. n. 37016/2011
Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, nel caso in cui la carta di credito clonata venga "bloccata" dal titolare, essendo sufficiente, per l'integrazione del reato, il semplice possesso della carta clonata a prescindere dall'utilizzazione, in considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli articoli richiamati.
Cass. pen. n. 44789/2010
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi la relativa condotta deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti.
Cass. pen. n. 35914/2010
In tema di delitti contro la libertà individuale, l'inidoneità, ex art. 49 c.p., della minaccia ad offendere la libertà morale del destinatario, richiede l'oggettiva irriconoscibilità del male ingiusto, mentre non è sufficiente l'improbabilità che il male si verifichi in futuro desunta da un giudizio dell'offeso sul passato, giacché essa non garantisce alcuna certezza e, quindi, non esclude l'offensività attuale della minaccia.
Cass. pen. n. 36699/2008
La circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue e accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo, non vale di per sé a rendere la stessa inidonea ed inadeguata ai fini del secondo comma dell'art. 49 c.p.
Cass. pen. n. 28605/2008
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.
Cass. pen. n. 16474/2008
Reato impossibile per inidoneità dell'azione si ha soltanto quando la condotta, per la sua natura in sè considerata, risulti inidonea secondo una valutazione « ex ante» a cagionare l'evento e non quando tale inidoneità sia determinata dall'incidenza di un fattore esterno, quale deve essere considerata l'attività prestata dall'agente provocatore che acquista della sostanza stupefacente da colui che ne abbia la disponibilità.
Cass. pen. n. 22722/2007
L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo dove l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali.
Cass. pen. n. 21797/2007
Non ricorre la figura del reato impossibile per inidoneità dell'azione quando il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari, palese ed evidente, sia facilmente percepibile dal consumatore.
Cass. pen. n. 7630/2004
L'inidoneità degli atti, valida per l'integrazione della figura del delitto tentato, deve essere considerata nella sua potenzialità in quanto casualmente atta a conseguire il risultato progettato e prescinde dal contemporaneo inserimento di interventi esterni che abbiano impedito la realizzazione dell'evento. Mentre, per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso. (Nel caso esaminato dalla Corte si è ritenuto che solo il casuale intervento preventivo dei Carabinieri aveva impedito al ricorrente di ricevere un bene rubato, sicché doveva comunque configurarsi il tentativo nel delitto di ricettazione).
Cass. pen. n. 11185/1998
Non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 c.p., quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sè, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 c.p. e 2719 c.c..
Cass. pen. n. 11890/1997
Può parlarsi di reato impossibile solo quando l'evento risulta impossibile in ragione della inidoneità dell'azione o della inesistenza dell'oggetto mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l'evento, non potrà parlarsi di una sua “impossibilità” in senso tecnico e di conseguenza invocare la impunità. È perciò del tutto irrilevante che le violenze o le minacce esercitate per indurre un soggetto a ritirare la querela non possano, per la procedibilità d'ufficio del reato originario, sortire alcun effetto processuale favorevole per l'autore o il mandante della violenza.
Cass. pen. n. 9370/1996
L'esclusione della punibilità, sancita nel primo capoverso dell'art. 49 c.p., per l'ipotesi della presenza del cosiddetto agente provocatore, deve necessariamente supporre la derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dallo stimolo istigatore dello stesso soggetto, e non può conseguentemente ritenersi ammissibile quando trattasi di determinazione proveniente anche da attività di soggetti diversi dall'agente provocatore.
Cass. pen. n. 5301/1996
In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Il fatto che il venditore non disponga al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, ma sia in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, sì che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 c.p.
Cass. pen. n. 4187/1995
La configurabilità del tentativo di rapina non può essere esclusa per la presenza presso la banca ai cui danni la condotta era diretta, di un dispositivo antirapina. Quest'ultimo infatti non rende «impossibile» l'azione criminosa sia perché non intrinsecamente riferibile ai mezzi ed all'azione del colpevole, sia per la possibilità di suo non funzionamento e/o di funzionamento difettoso.
Cass. pen. n. 2104/1995
In tema di simulazione di reato la ritrattazione che sia avvenuta in un unico contesto (inteso in termini di continuità e di durata) con la denuncia simulatoria, determina il venir meno dell'idoneità offensiva dell'azione; la resipiscenza realizzata in un continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno infatti il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione a norma dell'art. 49 c.p.
Cass. pen. n. 382/1995
Non vi è reato impossibile ma reato punibile a titolo di tentativo allorquando l'oggetto, cui è indirizzata l'azione criminosa, manchi solo occasionalmente dal luogo di custodia.
Cass. pen. n. 1278/1994
In tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 c.p.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene.
Cass. pen. n. 8267/1993
Per ritenere l'ipotesi del reato impossibile, l'inidoneità degli atti deve essere assoluta, in rapporto all'evento voluto, con valutazione astratta dell'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo, che non deve consentire neppure un'attuazione eccezionale del proposito criminoso. Pertanto l'attività dell'agente provocatore è causa estrinseca per nulla incidente sull'attuazione della condotta del reo a raggiungere il risultato che era nei suoi propositi, sicché gli atti da costui compiuti conservano pienamente la loro efficienza causale e sintomatica. (Fattispecie in tema di sollecitazione alla vendita di stupefacenti da parte di agente della polizia nell'esercizio delle funzioni di istituto volte alla repressione del traffico di droga).
Cass. pen. n. 3405/1992
L'art. 49 c.p. prevede la non punibilità dell'agente quando per l'inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile che si verifichi l'evento dannoso o pericoloso, che costituisce la conseguenza del reato. L'inesistenza dell'oggetto materiale del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del delitto tentato soltanto quando esso sia inesistente in rerum natura oppure sia assoluta ed originaria, e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporanea della cosa. Il giudizio, circa l'inesistenza dell'oggetto materiale, al di fuori dell'ipotesi dell'inesistenza in rerum natura dell'oggetto materiale del reato, deve essere accertata con giudizio ex ante, cosiddetta prognosi postuma, nel senso che il giudice dovrà porsi nella stessa condizione in cui era l'agente ed escluderà, in relazione alle concrete circostanze ed alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato, soltanto quando l'esistenza dell'oggetto appaia improbabile allorché viene posta in essere l'azione.
Cass. pen. n. 3745/1991
La figura del reato impossibile per inidoneità dell'azione presuppone la inefficienza originaria causale dell'azione da valutare in concreto, ma con giudizio ex ante. È necessario, quindi, perché un'azione possa essere considerata inidonea che la sua incapacità a condurre all'evento sia assoluta, intrinseca ed originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale di essa.
Cass. pen. n. 15335/1990
L'opera dell'agente provocatore che determini il delitto non esclude la punibilità ai sensi dell'art. 49 capoverso c.p., perché l'impossibilità del verificarsi dell'evento va considerata in funzione dell'inidoneità dell'azione: la quale deve essere assoluta in rapporto all'evento voluto, con valutazione in concreto, ma con giudizio ex ante, dell'inefficienza strutturale dell'atto, che non deve consentire neppure un'attuazione eccezionale del proposito criminoso, sicché l'attività dell'agente provocatore, essendo causa estrinseca per nulla incidente sull'attitudine della condotta del reo a raggiungere il risultato voluto, non esclude l'efficacia causale della condotta stessa.
Cass. pen. n. 15193/1990
Il reato impossibile presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio ex ante, in relazione al caso in esame ed alla fattispecie legale. Il verificarsi dell'evento e, conseguentemente, il pericolo di offesa per il bene tutelato, debbono, cioè, profilarsi come impossibili a causa delle intrinseche caratteristiche dell'azione. Ne deriva che non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione, in caso di falso ideologico, ove, al fine di stabilire se sussista la falsità contestata all'imputato, siano necessari accertamenti ed indagini (fattispecie in tema di falsità ideologica in atto pubblico).
Cass. pen. n. 12068/1990
Non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione nel caso di detenzione per fine di spaccio di una pluralità di confezioni di eroina che, sommate tra loro superino in percentuale pura il limite minimo necessario per la produzione dell'effetto drogante, a nulla rilevando che ciascuna confezione contenga, in concentrazione pura, una quantità di sostanza stupefacente inferiore a detto limite.
Cass. pen. n. 11498/1990
L'ipotesi di reato impossibile ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto. In tema di falso, l'inidoneità dell'azione ricorre nel cosiddetto falso grossolano, nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, mentre l'inesistenza dell'oggetto ricorre nel cosiddetto falso inutile, nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria. (Nella specie la Cassazione ha escluso che potesse ravvisarsi un'ipotesi di reato impossibile nel fatto di un portalettere che, in tale qualità, aveva apposto la falsa firma di diversi destinatari nello speciale registro dell'Amministrazione postale per l'arrivo e la consegna delle raccomandate, ed era stato conseguentemente ritenuto responsabile dai giudici di merito del delitto di falsità materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p.).
Cass. pen. n. 10835/1990
In materia di reato impossibile, nel caso di inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilità dell'evento deve porsi in termini di assolutezza e di attualità e giammai di eventualità o di rinvio ad un futuro più o meno prossimo, per quanto voluto ed auspicato dall'agente.
Cass. pen. n. 721/1989
Perché un'azione possa considerarsi inidonea agli effetti dell'art. 49, primo capoverso, in relazione all'art. 56 c.p., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell'azione. La inidoneità degli atti, valida per integrare la figura del delitto tentato, deve essere, invero, considerata sotto il profilo potenziale, dal punto di vista dell'attitudine causale a conseguire il risultato prestabilito, indipendentemente da ogni intervento che in concreto abbia impedito la realizzazione dell'evento. Per la configurabilità del reato impossibile, pertanto, l'inidoneità, in rapporto all'evento voluto, deve essere assoluta, con valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso.
Cass. pen. n. 9624/1988
L'azione è inidonea, ed il reato è, quindi impossibile, quando in concreto è assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del presupposto criminoso; l'inidoneità degli atti, valida ad escludere la figura del delitto tentato, va stabilita facendo riferimento all'inefficacia intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo. Siffatta inadeguatezza alla produzione del risultano criminoso, che deve essere apprezzata con giudizio ex ante, in altri termini, non può essere tale in sé e per sé, indipendentemente da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto.
Cass. pen. n. 6218/1983
Ai fini della configurabilità del reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 comma secondo c.p., l'inidoneità dell'azione va valutata in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. L'accertamento di tale requisito, che non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal riferimento alla fattispecie legale, deve, perciò, avere riguardo all'inizio dell'azione la cui inidoneità deve essere assoluta, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi dell'evento si profili come impossibile e non soltanto come improbabile. (Nella specie è stata esclusa l'applicazione dell'art. 49 comma secondo c.p. in un'ipotesi in cui, al fine di «sollecitare la soluzione del problema della droga in sede legislativa e politica», era stata offerta la droga a terze persone, con l'asserita certezza che l'offerta non sarebbe stata accolta).