Cass. pen. n. 11890 del 18 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Può parlarsi di reato impossibile solo quando l'evento risulta impossibile in ragione della inidoneità dell'azione o della inesistenza dell'oggetto mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l'evento, non potrà parlarsi di una sua “impossibilità” in senso tecnico e di conseguenza invocare la impunità. È perciò del tutto irrilevante che le violenze o le minacce esercitate per indurre un soggetto a ritirare la querela non possano, per la procedibilità d'ufficio del reato originario, sortire alcun effetto processuale favorevole per l'autore o il mandante della violenza.
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