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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1278 del 3 febbraio 1994

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1278 del 3 febbraio 1994

Testo massima n. 1

In tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile [ art. 49 c.p. ] ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati espressa dall’uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene. [ Fattispecie riguardante il delitto di cui all’art. 455 c.p., nella quale la S.C. ha disposto l’annullamento con rinvio sul rilievo che la sentenza impugnata, avendo dato atto di una contraffazione «rozza» delle banconote, aveva poi escluso la grossolanità del falso, significando che esso poteva non essere percepito ove lo scambio fosse avvenuto con frettolosità o in condizioni di luce non favorevoli, senza specificare le modalità dello scambio in concreto operato ].

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