Cass. pen. n. 721 del 21 gennaio 1989

Testo massima n. 1


Perché un'azione possa considerarsi inidonea agli effetti dell'art. 49, primo capoverso, in relazione all'art. 56 c.p., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell'azione. La inidoneità degli atti, valida per integrare la figura del delitto tentato, deve essere, invero, considerata sotto il profilo potenziale, dal punto di vista dell'attitudine causale a conseguire il risultato prestabilito, indipendentemente da ogni intervento che in concreto abbia impedito la realizzazione dell'evento. Per la configurabilità del reato impossibile, pertanto, l'inidoneità, in rapporto all'evento voluto, deve essere assoluta, con valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso.

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