Cass. pen. n. 7197 del 22 giugno 1988

Testo massima n. 1


Le cause di non punibilità possono essere riconosciute solo quando siano rigorosamente provate, quando i loro presupposti, pur non esistendo obiettivamente siano erroneamente ritenuti come reali dall'agente a causa di un erroneo ed incolpevole apprezzamento sorretto da circostanze di fatto tali da giustificare la ragionevole persuasione di una determinata situazione che, ove fosse stata realmente sussistente, avrebbe determinato gli estremi per il riconoscimento della causa di giustificazione.

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