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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8999 del 3 ottobre 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8999 del 3 ottobre 1997

Testo massima n. 1

I presupposti essenziali della legittima difesa — scriminante ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali — sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. L’eccesso colposo sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante col superamento dei limiti a quest’ultima collegati; per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio-temporale e personale, occorre procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta reattiva volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante.

Testo massima n. 1

In ogni ipotesi di sproporzione della difesa rispetto all’offesa, va esaminato se la sproporzione sia dovuta ad uno scusabile errore del soggetto, o a dolo, ovvero a colpa; perché mentre nella prima ipotesi è pur sempre configurabile l’esimente della legittima difesa, e nella seconda ipotesi è configurabile il comune reato doloso, solo nella terza ipotesi sono applicabili, in forza del disposto di cui all’art. 55 c.p., le norme relative ai reati colposi. [ Fattispecie nella quale carabinieri e polizia, in difetto del necessario coordinamento nella conduzione delle indagini contestualmente effettuate, avevano agito a reciproca insaputa gli uni dell’altra e nel corso di un tragico conflitto a fuoco tra le suddette forze era stato ferito mortalmente un brigadiere ].

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