Art. 52 – Codice penale – Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta , sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55].

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30608/2024

In tema di legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

Cass. civ. n. 18819/2024

L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.

Cass. civ. n. 41552/2023

In tema di legittima difesa, sussiste l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra).

Cass. civ. n. 3399/2023

Non sussiste l'eccesso colposo nella legittima difesa, ma trova applicazione l'anzidetta scriminante, nel caso in cui un gruppo di tifosi, travisati e armati di strumenti contundenti, colpiscano il parabrezza e il finestrino di un'autovettura il cui conducente, per difendere l'incolumità propria e dei passeggeri, nel tentativo sottrarsi all'agguato, involontariamente investa, con una manovra in violazione di norme del codice della strada, due aggressori, posto che l'accertamento di eventuali profili di colpa dev'essere effettuato, a fronte dell'inosservanza di norme cautelari "rigide", tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, dell'esigibilità del rispetto delle prescrizioni cautelari e dello specifico settore che le norme violate disciplinano.

Cass. civ. n. 3148/2014

Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito.

Cass. civ. n. 691/2014

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma presuppone un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante per essersi l'aggressore introdotto non nell'abitazione ma in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo, sempre di proprietà dell'aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa di quest'ultimo).

Cass. civ. n. 13370/2013

L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali.

Cass. civ. n. 2654/2012

La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa.

Cass. civ. n. 11610/2011

La presunzione di proporzionalità della reazione difensiva armata in caso di violazione di domicilio, prevista dal secondo comma dell'art. 52 c.p., opera anche nell'ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole.

Cass. civ. n. 6591/2010

L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata.

Cass. civ. n. 4890/2009

In tema di legittima difesa, non sussiste il requisito della necessità della reazione armata tutte le volte in cui l'aggredito possa, senza alcuna difficoltà, rifugiarsi nella propria abitazione (dalla quale invocare soccorso) o comunque allontanarsi dal luogo della aggressione armata.

Cass. civ. n. 31633/2008

In caso di lesioni volontarie reciproche, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione.

Cass. civ. n. 25339/2006

In tema di legittima difesa a seguito delle modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59 all'art. 52 c.p., si è stabilita per legge la proporzionalità nel caso di violazione del domicilio da parte dell'aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o propri beni, l'uso di arma legittimamente detenuta.

Cass. civ. n. 15025/2006

La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata.

Cass. civ. n. 4337/2006

Ai fini della legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta.

Cass. civ. n. 16908/2004

I presupposti essenziali della legittima difesa — scriminante ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali — sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. (Nella fattispecie, relativa ad un'aggressione con pugni e schiaffi subita dall'imputato, ed alla sua reazione che aveva provocato lesioni all'aggressore — per le quali il ricorrente era stato condannato ai sensi dell'art. 590 c.p. — la Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto proporzionata all'offesa la reazione difensiva consistita nel lancio di un oggetto che solo accidentalmente colpiva l'aggressore ad un occhio).

Cass. civ. n. 9606/2004

La configurabilità della legittima difesa, a differenza di quanto avviene con riguardo allo stato di necessità, non è di per sé esclusa dalla volontaria accettazione di una situazione di pericolo ma solo dalla già prevista necessità di dover fronteggiare quel pericolo mediante la commissione di un reato, come si verifica nel caso dell'accettazione di una vera e propria «sfida» — comportando questa, per sua natura, un inevitabile pericolo per la propria incolumità personale, fronteggiabile solo con la lesione dell'incolumità altrui —, mentre non si verifica quando ci si limiti semplicemente ad esporsi a possibili (ma non assolutamente certe) iniziative aggressive altrui, senza essere a propria volta animati da alcun intento aggressivo.

Cass. civ. n. 3200/2000

L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. (Fattispecie in tema di omicidio volontario, in relazione alla quale la S.C. ha escluso che potesse configurarsi l'esimente, sia pure nella forma della legittima difesa putativa, nel fatto di chi aveva indirizzato, a distanza di quindici metri, due colpi di fucile letali all'indirizzo di soggetto che, già autore, un anno prima, di incendio in danno di una baracca sita nel suo fondo, in questo si era di nuovo introdotto, disarmato, per recuperare un'autovettura ivi parcheggiata da giorni).

Cass. civ. n. 2692/2000

Agli effetti di quanto previsto dall'art.52 c.p., che configura la esimente della legittima difesa, occorre che l'altrui offesa ingiusta sia volta a ledere od ad esporre a pericolo un diritto, restando invece escluse dalla sfera applicativa della norma semplici situazioni di fatto dalle quali ogni cittadino può trarre o trae determinati vantaggi o utilità soggettive nell'estrinsecazione della sua attività economico-sociale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha affermato che l'uso di un parcheggio in un'area di proprietà pubblica, derivante dall'occupazione del sito con la presenza di persona interessata, non assurge a diritto vero e proprio, neppure sotto il profilo della esistenza di una consuetudine normativa, sicché la privazione di quel vantaggio per effetto dell'altrui comportamento, non legittima alcuna reazione riconducibile all'esimente prevista dall'art. 52 c.p., a meno che il detto comportamento non fosse preordinato a ledere un vero e proprio diritto).

Cass. civ. n. 365/2000

La configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve escludersi nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità.

Cass. civ. n. 6979/1997

Ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa — ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali — l'apprezzamento della proporzione tra offesa e difesa, che postula un rapporto di corrispondenza valutativa fra due termini, formulato con giudizio ex ante in riferimento sia ai mezzi usati, ed a quelli a disposizione dell'aggredito, che ai beni giuridici in conflitto, non può che essere qualitativo e relativistico: ne consegue che, nel raffronto tra il bene di un aggressore e il bene di un aggredito — pur ammettendosi che questi, nel difendersi, non sia in grado, nella situazione concreta, di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione, deve ritenersi che il requisito della proporzione venga meno, nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso, ed il male inflitto all'aggredito abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto corretta la mancata concessione dell'esimente della legittima difesa ad un imputato il quale era stato condannato per aver sparato un colpo di fucile all'indirizzo di un individuo, che si stava impossessando della sua autovettura, attingendolo mortalmente alle spalle: la Corte di cassazione ha altresì osservato in sentenza che lo strumento adoperato per la reazione difensiva avrebbe ben potuto essere usato con modalità diverse, ad esempio sparando un colpo in aria o sull'asfalto a scopo intimidatorio, oppure alle gomme dell'autoveicolo per bloccarne la marcia).

Cass. civ. n. 538/1995

Il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo, è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione, attraverso una reazione proporzionata ed adeguata; cosicché il secondo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati.

Cass. civ. n. 9256/1993

In tema di legittima difesa, la reazione è necessaria quando è inevitabile vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. Ne consegue che l'allontanamento di costui, se non fa correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come extrema, davvero inevitabile, ratio per salvare un proprio bene, e non per sacrificare l'onore.

Cass. civ. n. 710/1993

Al reato di rissa, ed a quelli commessi nel corso di essa, non è applicabile la legittima difesa perché i corrisanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata. Solo eccezionalmente, in simili ipotesi, l'esimente di che trattasi può essere riconosciuta ed è quando, esistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.

Cass. civ. n. 9708/1992

In tema di legittima difesa, il disposto dell'art. 530, comma terzo, c.p.p. impone la pronuncia di sentenza assolutoria anche nel caso in cui vi sia una semiplena probatio in ordine alla sussistenza dell'esimente. (Fattispecie relativa ad un omicidio volontario che si assumeva commesso per legittima difesa).

Cass. civ. n. 8509/1992

L'esimente della legittima difesa non può essere negata in base al rilievo che il soggetto non si sia avvalso della possibilità di evitare, mediante l'allontanamento, un'aggressione ancora solo ipotetica, che aveva il semplice timore di subire, prima cioè che si cominciasse a concretare l'imminenza del pericolo.

Cass. civ. n. 6931/1992

Ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa occorre che la situazione di pericolo non sia stata volontariamente determinata, poiché, sebbene tale requisito non sia espressamente inserito nella formulazione dell'art. 52 c.p., è insito nel concetto di ingiustizia ed attualità dell'offesa da cui si è costretti a difendersi.

Cass. civ. n. 5429/1992

In tema di legittima difesa, nella formula «pericolo attuale» rientrano non soltanto le situazioni statiche di minaccia di offesa ingiusta, bensì anche le ipotesi nelle quali la situazione di pericolo si protrae nel tempo, per non essersi esaurita in un solo atto l'offesa portata dall'aggressore; ma in questi ultimi casi non si può prescindere dal postulare che la condotta dell'aggressore manifesti apertamente la sua decisione all'offesa — e non sia, quindi, soltanto subdola o equivoca — e si protragga quindi con continuità di comportamenti minacciosi, non interrotta da intervalli innocui.

Cass. civ. n. 5424/1992

L'esimente della legittima difesa è configurabile allorché, oltre all'offesa ingiusta, sussista l'attualità del pericolo, inteso come l'esistenza di una situazione di aggressione in corso e la cui cessazione dipende necessariamente dalla reazione difensiva, come atto diretto a rimuovere la causa di imminente pericolo. Ne consegue che la situazione di pericolo non deve essere stata volontariamente determinata, poiché tale requisito, per quanto non espressamente richiesto dall'art. 52 c.p., è insito in quello di attualità e ingiustizia dell'offesa da cui si è costretti a difendersi. Quindi, anche in presenza di offesa ingiusta, l'azione di chi reagisce a una situazione di pericolo da lui stesso determinata e liberamente voluta, non può essere giustificata ai sensi dell'art. 52 citato in quanto tale situazione è stata prevista e liberamente accettata.

Cass. civ. n. 5414/1992

Ai fini della configurabilità della legittima difesa putativa è necessario che la pretesa opinione soggettiva dell'esistenza del pericolo, da parte dell'agente, trovi una logica giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto che possa determinare la necessità di un'azione difensiva, non essendo sufficienti né lo stato d'animo dell'agente né il semplice timore di costui che altri commetta un fatto lesivo del suo diritto o sia una persona pericolosa.

Cass. civ. n. 1175/1992

Non è invocabile l'esimente della legittima difesa, reale o putativa, neppure sotto l'aspetto dell'eccesso colposo, qualora la sproporzione della reazione rispetto all'offesa incombente non derivi da colpa, cioè da valutazione erronea della situazione effettiva, ma sia consapevole e volontaria. Ne consegue, pertanto, che quando l'agente non agisca con la volontà di difendersi, nella convinzione sia pure erronea di dover agire per scopo difensivo, ma con chiara volontà di portare ad ulteriore effetto la sua reazione, non più giustificata dall'attualità del pericolo, deve rispondere a titolo di dolo del delitto commesso.

Cass. civ. n. 4474/1991

Le circostanze di fatto le quali giustifichino la ragionevole persuasione di una situazione di pericolo e sorreggano l'erroneo convincimento di versare nella necessità di difesa, anche se considerate non del tutto certe, portano ugualmente a ritenere sussistente la legittima difesa putativa poiché, ai sensi dell'art. 530 nuovo c.p.p., il dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione giova all'imputato.

Cass. civ. n. 3494/1991

In tema di legittima difesa uno dei requisiti indispensabili è l'attualità del pericolo da cui deriva la necessità della difesa. L'esimente è esclusa di fronte ad un pericolo futuro o immaginario, essendo rilevante soltanto il pericolo attuale, consistente in una concreta minaccia già in corso di attuazione nel momento della reazione ovvero in una minaccia od offesa imminenti. Ne consegue che per la sussistenza della legittima difesa non è sufficiente il fatto che il soggetto, contro il quale si reagisce, abbia un'arma addosso al momento del fatto, ma è necessaria la prova che egli, facendo uso o minacciando di farne uso o comportandosi in modo da far credere di voler far uso immediato di tale arma, venga a creare per il soggetto reagente una situazione di pericolo incombente, con conseguente necessità di difesa, o faccia sorgere in quest'ultimo la ragionevole opinione di trovarsi in siffatta situazione di necessità di difesa.

Cass. civ. n. 672/1990

In tema di legittima difesa, sebbene la norma di cui all'art. 52, c.p. non richieda esplicitamente che l'agente non debba essersi posto volontariamente nella situazione di pericolo, solo una situazione di pericolo non volontariamente causato e non evitabile può ritenersi collegata al voluto requisito di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta; non può, infatti, non essere prevedibile, per chi dia luogo ad una azione violenta o minacciosa, una reazione adeguata da parte dell'aggredito.

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