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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9961 del 22 settembre 2000

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9961 del 22 settembre 2000

Testo massima n. 1

Ai fini dell’operatività della scriminante dell’uso legittimo delle armi [ art. 53 c.p. ], è irrilevante la distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva, dovendosi invece attribuire rilievo [ pur in assenza di espressa previsione ], al criterio della necessaria proporzione fra i contrapposti interessi, con estensione del relativo giudizio, oltre che alla legittimità dell’uso dell’arma in sé, anche alla graduazione di detto uso, fra quelli possibili, tenendo comunque presente che al pubblico ufficiale il quale si trovi in situazione che imponga l’adempimento del dovere non è riconosciuta — come invece nel caso della legittima difesa o dello stato di necessità — un’opzione di rinuncia o di commodus discessus. In particolare, quando l’uso dell’arma sia finalizzato a bloccare la fuga di malviventi, la suddetta proporzione dev’essere ritenuta sussistente ove, per le specifiche modalità con le quali i fuggitivi cercano di sottrarsi alla cattura, siano ragionevolmente prospettabili, oltre all’avvenuta commissione di reati al cui accertamento essi cerchino di sottrarsi, anche rischi attuali per l’incolumità e la sicurezza di terzi. Verificandosi tale ipotesi, ed accertata quindi la legittimità dell’uso dell’arma, nella specifica forma prescelta dal pubblico ufficiale, non può farsi poi carico a quest’ultimo dell’evento diverso e più grave da lui prodotto, rispetto a quello preventivato, quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma all’ineludibile componente di rischio che l’uso dell’arma in sé comporta. [ Nella specie, essendo risultato in fatto che gli occupanti di un veicolo, di cui era poi stata accertata la provenienza furtiva, avevano reagito all’intimazione di alt da parte di una pattuglia di carabinieri tentando di speronare l’autovettura di servizio, per poi darsi a spericolata fuga per strade urbane, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti, la S.C., in applicazione dei suddetti principi, ha ritenuto che fosse da escludere ogni responsabilità a carico di un sottufficiale dei carabinieri il quale, nel corso dell’inseguimento intrapreso a seguito della condotta sopra descritta, aveva esploso una raffica di mitraglietta che, pur diretta alle ruote del veicolo inseguito, aveva, per un sobbalzo del veicolo inseguitore, raggiunto e ferito mortalmente uno dei fuggitivi ].

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