Cass. pen. n. 2024 del 23 agosto 1994

Testo massima n. 1


Il rimedio previsto dall'art. 130 c.p.p. (correzione di errori materiali) non può trovare applicazione quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore od un'omissione materiale ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena e perciò emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva correzione del computo della pena, stabilita con sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata — malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti — una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi