Art. 63 – Codice penale – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [132 2].
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [132 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22653/2025
Integra un autonomo delitto di invasione di terreni o edifici, ulteriore rispetto a quello originariamente realizzato, la condotta di chi, succeduto nel possesso abusivo di un immobile, non si limiti a riceverlo, ma si attivi, realizzandovi opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento o ampliamento dello stato di fatto lasciato dal dante causa. (Fattispecie in cui l'imputato, ricevuta in eredità da un prossimo congiunto una baracca, l'aveva consolidata e rifinita con varie opere edili ed aveva ampliato l'occupazione attraverso una recinzione delimitante l'area).
Cass. civ. n. 20675/2025
Integra il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., la condotta di chi subentra "sine titulo" in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, previa autorizzazione degli eredi del precedente legittimo detentore.
Cass. civ. n. 17675/2025
Il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso in cui il predetto beneficio sia stato accordato in difetto dei presupposti di legge, precludendosi altrimenti all'imputato la possibilità di ottenere la sostituzione della pena ed esponendolo, in fase di esecuzione, alla revoca del beneficio illegittimamente concesso.
Cass. civ. n. 17653/2025
Il delitto di violazione di domicilio concorre con quello di invasione arbitraria dell'altrui proprietà, non sussistendo tra gli stessi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 11929/2025
In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata. (Fattispecie in tema di reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).
Cass. civ. n. 6842/2025
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
Cass. civ. n. 36104/2024
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).
Cass. civ. n. 33149/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).
Cass. civ. n. 29643/2024
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Cass. civ. n. 28727/2024
In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, stabilito dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. civ. n. 27151/2024
La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).
Cass. civ. n. 26557/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.
Cass. civ. n. 26507/2024
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con violenza anche sulle cose, in quanto reato complesso ex art. 84 cod. pen., assorbe il delitto di danneggiamento, aggravato dall'uso di violenza alla persona o di minaccia, nel caso in cui i fatti posti in essere non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze correlate alla realizzazione del preteso diritto, determinandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
Cass. civ. n. 23518/2024
In tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui in funzione del loro pascolo, il disposto di cui all'art. 636 cod. pen. tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei fondi, sicché spetta anche al possessore la legittimazione a sporgere querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini penali, il possesso è integrato anche dalla mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare).
Cass. civ. n. 23410/2024
Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.
Cass. civ. n. 21603/2024
Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.
Cass. civ. n. 20317/2024
Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.
Cass. civ. n. 14652/2024
In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o più aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o più aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.
Cass. civ. n. 11838/2024
Il giudizio rescissorio che segue all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, a nulla rilevando che il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento del precedente grado di appello.
Cass. civ. n. 10208/2024
L'omessa riduzione della pena ex art. 65 cod. pen., per effetto del mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta elemento costitutivo del reato (nella specie, l'esposizione a pubblica fede nel reato di danneggiamento), comporta violazione di legge, ma non l'applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d'ufficio l'errore.
Cass. civ. n. 7977/2024
L'accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per l'errata applicazione dei criteri sul calcolo della pena è estensibile ai coimputati, concorrenti nel medesimo reato, che non l'abbiano proposto ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il motivo di impugnazione non ha natura strettamente personale.
Cass. civ. n. 7966/2024
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).
Cass. civ. n. 6017/2024
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 2223/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell'imputato di eseguire la pena, comporta l'implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l'incompatibilità tra i due istituti.
Cass. civ. n. 1675/2024
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini del riconoscimento della diminuente speciale prevista per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi concretamente per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o che collabori in modo decisivo per l'individuazione o la cattura dei complici, è necessario che il contributo offerto abbia consentito il raggiungimento di tali esiti, non essendo sufficiente che esso sia stato utile al raggiungimento della verità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la cattura dei correi e la liberazione della vittima, si era limitato a chiarire l'esatto movente del rapimento).
Cass. civ. n. 51734/2023
Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali.
Cass. civ. n. 49807/2023
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso. (Conf.: n. 501 del 1993,
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 47307/2023
L'amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale è legittimato a proporre querela in relazione a reati commessi in danno di tali beni, senza la previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, in quanto detentore qualificato dei medesimi. (Fattispecie relativa a beni, oggetto del delitto di invasione arbitraria di immobili, sequestrati nell'ambito di una procedura di prevenzione, rispetto ai quali non era ancora intervenuto il decreto di confisca, con conseguente apprensione al patrimonio dello Stato).
Cass. civ. n. 4188/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purchè dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva.
Cass. civ. n. 27041/2023
Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore.
Cass. civ. n. 29538/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione.
Cass. civ. n. 27050/2023
Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all'esterno, posto che la diretta e continua vigilanza da parte del possessore del bene non consente di ritenere che esso sia esposto alla pubblica fede.
Cass. civ. n. 23400/2022
Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.
Cass. civ. n. 24999/2022
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, a nulla rilevando il ritardo nel deposito della motivazione.
Cass. civ. n. 32803/2022
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Cass. civ. n. 37503/2022
La subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il "quantum" dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica.
Cass. civ. n. 24272/2022
Ai fini della procedibilità del reato di cui all'art. 633 cod. pen. avente ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, il custode giudiziario è legittimato a proporre querela ai sensi dell'art. 120 cod. pen., in quanto, essendo costituito garante degli effetti materiali del pignoramento in forza dell'incarico e trovandosi, pertanto, nella qualificata disponibilità del bene staggito, è uno dei possibili titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 27249 del 17 maggio 2022
Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi "pubblici" - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, e "destinati ad uso pubblico" quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto.
Cass. civ. n. 25953/2022
Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto.
Cass. civ. n. 3103/2022
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell'interesse al mantenimento dell'immobile in buone condizioni.
Cass. civ. n. 46157/2021
La sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile con la sospensione condizionale della pena, essendovi l'interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici, posto che, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, può essere sottoposto all'esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione.
Cass. civ. n. 214/2021
In sede di esecuzione non è utilizzabile il procedimento di correzione dell'errore materiale per l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso nel dispositivo della sentenza divenuta irrevocabile, di cui comporterebbe una modificazione essenziale "in malam partem".
Cass. civ. n. 465/2021
L'omessa pronuncia della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.
Cass. civ. n. 37860/2021
In tema di giudizio minorile, il diniego del beneficio della messa alla prova dell'imputato contestuale alla concessione della sospensione condizionale della pena non esprime alcuna contraddittorietà, poiché la prognosi che sottende la causa estintiva ex art. 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, preliminare al processo e intesa ad evitarlo, richiede un giudizio di apprezzamento in merito alla intrapresa rimeditazione da parte del minore delle ragioni della devianza e alla sua disponibilità a seguire un percorso di recupero - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, emersi anche in epoca successiva al fatto incriminato - mentre la valutazione ai sensi dell'art. 163 cod. pen. si sostanzia in un giudizio prognostico precario e retrattabile, fondato su un accertamento di responsabilità consolidato in esito al giudizio e vincolato alla ragionevole previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario. (Vedi Sez.5, n. 3310 dell'8/02/1996, Rv. 204249).
Cass. civ. n. 3137/2021
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.
Cass. civ. n. 34606/2021
La sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza di condanna non osta all'applicazione della confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen. in quanto tale causa sopravvenuta di estinzione del reato non elimina le misure di sicurezza patrimoniali che ragioni di politica criminale impongono siano mantenute a fronte della dichiarata colpevolezza.
Cass. civ. n. 32963/2021
La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.
Cass. civ. n. 22233/2021
L'omessa pronuncia da parte della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.
Cass. civ. n. 17384/2021
È ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.
Cass. civ. n. 46959/2021
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
Cass. civ. n. 34806/2021
In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma 4, c.p., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali.
Cass. civ. n. 20610/2021
Il delitto di sequestro di persona è reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di sequestro di un componente di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti al fine di ottenere la consegna di una partita di droga già pagata).
Cass. civ. n. 15604/2021
In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto.
Cass. civ. n. 34539/2021
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso.
Cass. civ. n. 12789/2020
È illegittima, perché peggiorativa per l'imputato ed adottata in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Cass. civ. n. 36783/2020
La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti.
Cass. civ. n. 34754/2020
Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 5232/2020
La protrazione della condotta di un reato permanente nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.