Cass. pen. n. 14485 del 11 aprile 2011

Testo massima n. 1


L'inasprimento dell'ergastolo con l'applicazione dell'isolamento diurno va disposto quando l'imputato sia condannato, oltre che per il delitto per il quale è previsto l'ergastolo, anche per uno o più delitti che "importano", secondo la previsione dell'art. 72 c.p., una pena detentiva temporanea per un tempo superiore ad anni cinque, da intendere con riferimento alla pena applicabile in astratto, non a quella applicata in concreto.

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