Cass. pen. n. 34352 del 23 giugno 2023
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Conduzione di bicicletta - Reato di guida in stato di ebbrezza - Configurabilità - Ragioni - Sospensione della patente di guida - Applicabilità - Esclusione.
Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Strada art. 222 CORTE COST.