Cass. pen. n. 34352 del 23 giugno 2023

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Conduzione di bicicletta - Reato di guida in stato di ebbrezza - Configurabilità - Ragioni - Sospensione della patente di guida - Applicabilità - Esclusione.


Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 4893 del 2015

Normativa correlata

Cod. Strada art. 186 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Strada art. 222 CORTE COST.

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