Cass. pen. n. 15499 del 1 aprile 2004
Testo massima n. 1
Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati. (Nella specie, concernente un processo per duplice omicidio pluriaggravato e sequestro di persona aggravato, celebrato con il rito abbreviato, la Corte ha anche precisato che in sede di rinvio il giudice, nella nuova determinazione della pena, avrebbe alla fine dovuto tener conto di quanto disposto dall'art. 442, comma secondo, ult. parte, c.p.p.).