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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1204 del 11 febbraio 1984

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1204 del 11 febbraio 1984

Testo massima n. 1

L’imputabilità deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano il reato e le sue conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quello dell’esecuzione della relativa sanzione penale [ detentiva ]. La sua mancanza produce conseguenze diverse a seconda del momento cui interviene. Se nel primo momento, si ha la non punibilità dell’autore per mancanza di imputabilità; se nel secondo, la sospensione del procedimento; se nel terzo, il differimento o la sospensione dell’esecuzione della pena.

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