Cass. pen. n. 2536 del 17 marzo 1997

Testo massima n. 1


La semplice constatazione della recidiva specifica, anche reiterata, qualora non contenga alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di reati, non è, di per sé, sufficiente ai fini della dichiarazione di abitualità a delinquere, occorrendo, a tal fine, una motivata specificazione degli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, tali da evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto stesso mostrandone la capacità criminale.

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