Art. 103 – Codice penale – Abitualità ritenuta dal giudice
Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto [106, 107, 109].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19293/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).
Cass. civ. n. 18635/2024
Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).
Cass. civ. n. 18003/2024
Nel giudizio di rivendicazione proposto, verso il fallimento, ex art. 103 l.fall., ciascun condomino ha un'autonoma legittimazione individuale ad agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti di comproprietario, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'amministratore, cosicché è ammissibile l'opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendono evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.
Cass. civ. n. 16784/2024
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Cass. civ. n. 13162/2024
L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta.
Cass. civ. n. 10367/2024
In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).
Cass. civ. n. 1867/2024
La sospensione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale alle dipendenze della P.A. - disposta dall'art. 103, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogata dall'art. 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 - si applica a tutti i termini indicati dall'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi quelli per la trasmissione all'ufficio procedimenti disciplinari e per la contestazione dell'addebito da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, ai fini della normativa emergenziale, la pendenza del procedimento va riferita al momento in cui è acquisita la notizia di infrazione.
Cass. civ. n. 35363/2023
un'autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente.
Cass. civ. n. 32559/2023
È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).
Cass. civ. n. 31756/2023
L'eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l. fall., dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, comma 1, l. fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell'art. 87-bis l. fall., in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore, che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata; una volta depositata l'istanza di restituzione dei beni a norma dell'art. 87-bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all'art. 103 l. fall.
Cass. civ. n. 25549/2023
Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.
Cass. civ. n. 24005/2023
La domanda avanzata da militare di leva per il conseguimento della pensione privilegiata militare tabellata per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto detta pensione, costituendo una "species" del trattamento privilegiato "ordinario", è parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili.
Cass. civ. n. 21949/2023
Sussiste la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza, e non di quello ordinario, sulla richiesta di liberazione anticipata proveniente dal condannato dal giudice militare, quand'anche il predetto abbia successivamente perso la qualifica di militare.
Cass. civ. n. 18001/2023
In tema di concessione cimiteriale, ove il Comune abbia provveduto al rilascio di una concessione perpetua, antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 800 del 1975, lo stesso ente territoriale non ne può modificare la disciplina, rideterminando unilateralmente il canone periodico, dal momento che i rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario sono regolati dall'atto di concessione e non possono ammettersi interventi successivi dell'Amministrazione, diretti ad incidere negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, con l'eccezione della revoca per motivi pubblicistici legati all'insufficienza degli spazi rispetto ai fabbisogni cimiteriali comunali, purchè siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
Cass. civ. n. 17380/2023
Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.
Cass. civ. n. 11186/2023
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile della Corte dei conti sussiste qualora sia prospettato un danno cagionato ad una società "in house" attraverso la condotta di un soggetto svolgente la propria attività per conto di altra società "in house", partecipata dallo stesso ente pubblico, di cui la prima si sia avvalsa per la realizzazione dei propri scopi, in quanto l'art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel prevedere la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società "in house", non distingue tra danno diretto e danno "obliquo", incentrandosi sulla natura giuridica pubblica del soggetto danneggiato, indipendentemente dalla forma privatistica, nell'ottica della più ampia tutela del pubblico erario. (Nella specie, la S.C. - con riferimento a vicenda nella quale una società "in house", in qualità di stazione appaltante di lavori, aveva commissionato all'appaltatore una fornitura per un importo palesemente eccessivo nonchè difforme dalle condizioni di mercato - ha dichiarato sussistente la giurisdizione contabile della Corte dei conti in relazione al danno cagionato a detta società da due dirigenti di società "in house" incaricate, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni di assistenza e supporto nonché della predisposizione del progetto esecutivo propedeutico all'affidamento).
Cass. civ. n. 8557/2023
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore.
Cass. civ. n. 8556/2023
Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.
Cass. civ. n. 6100/2023
dell'amministrazione medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui una società aveva agito per il conseguimento del risarcimento del danno prodotto da dedotte illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica per effetto delle quali era ostacolato il transito dei mezzi nella sua proprietà - ha evidenziato che, nella fattispecie, era stata lamentata non già l'inesistenza o illegittimità di un provvedimento di approvazione del progetto in variante dell'opera pubblica, quanto l'esecuzione di quest'ultima con modalità tali da risultare lesive dei diritti che competevano alla predetta società quale proprietaria frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica).
Cass. civ. n. 4264/2023
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, prive dei requisiti per essere qualificate "in house", la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo qualora sia prospettato un danno arrecato dalla società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, non essendosi prospettato lo sviamento ad altri fini del capitale pubblico, bensì il pregiudizio economico al patrimonio della società partecipata, che solo indirettamente si ripercuoteva sull'ente pubblico socio, attraverso la diminuzione del valore della quota di partecipazione).
Cass. pen. n. 8862/2022
La dichiarazione di abitualità nel reato, ritenuta dal giudice ostativa all'estinzione della pena per decorso del tempo, ha natura costitutiva e, se adottata con la sentenza di condanna, produce i suoi effetti solo dopo la sua irrevocabilità, mentre, se disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione o del magistrato di sorveglianza, ha efficacia immediata, stante l'esecutività del provvedimento.
Nel procedimento di sorveglianza di appello relativo alla dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal magistrato di sorveglianza, la valutazione sulla dedizione al delitto del condannato deve essere riferita al momento in cui è stata adottata l'ordinanza impugnata.
Cass. pen. n. 34033/2020
È nulla, limitatamente alla dichiarazione di professionalità nel reato e alla applicazione di misura di sicurezza per violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c) e 522 cod. proc. pen., la sentenza che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in assenza di espressa contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto e delle circostanze sulle quali l'accusa intende fondare la richiesta.
Cass. pen. n. 13446/2020
Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri reati, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
Cass. pen. n. 2377/2019
La dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione della pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che sia lontano nel tempo, atteso che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.
Cass. pen. n. 36036/2018
Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato prevista dall'art. 103 cod. pen., il giudice deve tenere conto anche delle pregresse sentenze di applicazione di pena concordata non superiore a due anni di pena detentiva.
Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 103 cod. pen., non si realizza la condizione oggettiva richiesta dalla disposizione di legge quando la pluralità di delitti non colposi, accertati con unica o con distinte sentenze, sia unificata per effetto del riconoscimento della continuazione operato dal giudice in sede di cognizione. (In motivazione la Corte ha osservato che l'abitualità presuppone un impulso criminoso reiterato nel tempo che è incompatibile con l'unitaria deliberazione criminosa che caratterizza l'ipotesi del reato continuato).
Cass. pen. n. 46486/2017
L'abitualità nel reato di cui all'art.103 cod. pen. è correttamente contestata mediante il riferimento alla specie dei reati posti in essere, all'arco di tempo entro cui sono stati commessi e, quindi, alla dedizione al crimine dell'imputato, trattandosi di elementi ulteriori e diversi rispetto alla contestazione della mera recidiva.
Cass. pen. n. 36949/2015
Alla dichiarazione di abitualità nel reato può provvedere il giudice della cognizione anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che non vi è contraddizione nella valutazione operata dal giudice, che, oltre a dichiarare il colpevole dedito al reato, lo ritenga meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, operando queste ultime sul diverso piano della pena).
Cass. pen. n. 1423/2013
In tema di abitualità del reato, mentre in quella presunta dalla legge il giudice deve limitarsi ad accertare i soli elementi necessari e sufficienti, tassativamente determinati dal legislatore, nell'ipotesi di abitualità ritenuta dal giudice, quest'ultimo, in aggiunta ai primi, deve anche compiere una valutazione discrezionale in ordine ad altri elementi indicati dal legislatore.
Cass. pen. n. 24142/2011
Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato "ex" art. 103 c.p. e della conseguente applicazione di misura di sicurezza detentiva non è consentito tenere conto, quale sentenza di condanna per delitto non colposo seguita a condanna per due delitti non colposi, di una sentenza di applicazione di pena concordata non superiore a due anni di pena detentiva.
Cass. pen. n. 6926/2009
Alla dichiarazione di abitualità nel reato può provvedere il magistrato di sorveglianza, il quale può procedere anche di ufficio ogni volta che, successivamente alla pronuncia di una sentenza di condanna, deve essere ordinata una misura di sicurezza.
Cass. pen. n. 6646/2008
Allorché l'abitualità nel reato non sia stata dichiarata con la sentenza del giudice della cognizione, è competente a provvedere in ordine ad essa il magistrato di sorveglianza.
Cass. pen. n. 31743/2003
Il giudice deve motivare la dichiarazione di abitualità a delinquere, fondandola non solo sulla constatazione della recidiva specifica, sia pure reiterata ed infraquinquennale, ma anche sulla valutazione della complessiva condotta di vita tenuta dal soggetto. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza ove le ragioni della dichiarazione di abitualità nel reato erano state indicate, seppure in termini sintetici, analizzando la condotta di vita anteatta dell'imputato e formulando una prognosi negativa desunta dallo stato di tossicodipendenza e dalla mancanza di lecite fonti di sostentamento derivanti da attività lavorativa).
Cass. pen. n. 22505/2002
Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri gravi reati, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto.
Cass. pen. n. 1839/2000
È nulla in parte qua per difetto di contestazione la sentenza di condanna con il quale venga ritenuta ai sensi dell'art. 103 c.p. l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all'imputato con l'enunciazione non solo della recidiva reiterata ma anche di tutti gli ulteriori elementi, indicati dall'art. 133 dello stesso codice, sui quali l'accusa intende fondare la sua richiesta.
Cass. pen. n. 2536/1997
La semplice constatazione della recidiva specifica, anche reiterata, qualora non contenga alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di reati, non è, di per sé, sufficiente ai fini della dichiarazione di abitualità a delinquere, occorrendo, a tal fine, una motivata specificazione degli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, tali da evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto stesso mostrandone la capacità criminale.
Cass. pen. n. 1110/1997
In tema di dichiarazione di abitualità nel reato, la omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione della condotta commessa in tempi ravvicinati, può costituire elemento decisivo per essa dichiarazione e, perciò, la abitualità può essere desunta dai soli precedenti penali, tali da rivelare, in riferimento alle circostanze previste dall'art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo. Infatti, gli elementi indicati dalla norma su richiamata sono sufficienti da soli ad evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto, mostrandone la capacità a delinquere e cioè l'attitudine nel reato commesso.
Cass. pen. n. 555/1995
Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice l'art. 103 c.p. richiede, come presupposto inderogabile, che il soggetto, già condannato per due delitti non colposi, venga ulteriormente condannato per un altro delitto non colposo. Per procedere alla dichiarazione in sede di esecuzione è necessario che tale ultima condanna sia passata in giudicato poiché nel sistema penale sostanziale ogni volta che il legislatore fa uso del termine «condanna», senza ulteriore specificazione, si riferisce esclusivamente a quella derivante da sentenza divenuta irrevocabile.
Cass. pen. n. 5416/1991
Con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato, l'applicazione dell'art. 103 c.p., in sostituzione del contestato art. 102 stesso codice, determina mancanza di correlazione tra la contestazione e la pronuncia, che impone l'annullamento della dichiarazione di abitualità con conseguente eliminazione della misura di sicurezza.
Cass. pen. n. 12895/1989
La dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 103 c.p. ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc, così che essa deve considerarsi causa che inibisce l'applicazione dell'amnistia solo se sia intervenuta, con sentenza inevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto di clemenza.
Cass. pen. n. 11637/1989
La dichiarazione di abitualità nel delitto, ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 103 c.p., esige la valutazione complessiva della condotta tenuta dal soggetto in precedenza e nel periodo ultimo di libertà, nonché la omogeneità dei reati commessi, che dimostra la persistenza del reo a delinquere.
Cass. pen. n. 1466/1989
La dichiarazione di abitualità nel delitto osta all'applicazione dell'amnistia anche se la sentenza che contiene la declaratoria è passata in giudicato dopo l'emanazione del decreto di clemenza.
Cass. pen. n. 535/1989
In tema di dichiarazione di abitualità del reato, la omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione della condotta commessa in tempi ravvicinati può costituire elemento decisivo per essa dichiarazione e, perciò, l'abitualità può essere desunta dai soli precedenti penali, tali da rilevare, in riferimento alle circostanze previste dall'art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo. Infatti, gli elementi indicati dalla norma su richiamata sono sufficienti da soli ad evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto, mostrandone la capacità a delinquere e cioè l'attitudine nel reato commesso. (Nella specie, la dichiarazione di abitualità era stata emessa sulla base di 15 condanne per furto aggravato e una per tentato furto aggravato, riportate dall'imputato che era stato ritenuto colpevole di furto aggravato).
Cass. pen. n. 5285/1986
La reiterazione, in un determinato ambito cronologico, dell'azione delittuosa può costituire prova dell'abitualità del reato e non dell'unicità del disegno criminoso, in specie quando dei precedenti penali dell'imputato, posti in relazione ai fatti per cui si procede, si dimostri che non si è in presenza di singole azioni delittuose deliberate come facenti parti di un tutto organico, ma del semplice protrarsi di attività delinquenziale.
Cass. pen. n. 8150/1984
Ai fini della dichiarazione di abitualità a delinquere non basta che sia stata contestata la recidiva specifica reiterata, ma occorre l'indicazione di quegli elementi di fatto che comportano necessariamente la detta dichiarazione.
Cass. pen. n. 6334/1984
Pur dovendo normalmente ritenersi viziata la declaratoria di abitualità, ai sensi dell'art. 103 c.p., emessa in base al solo richiamo dei precedenti penali del condannato, senza alcun riferimento alle concrete modalità della sua condotta ed al genere di vita da lui tenuta, non può escludersi tuttavia che, costituendo l'omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione delle condotte criminose in tempi ravvicinati, elemento decisivo per la dichiarazione di abitualità, questa possa essere desunta, dai soli precedenti penali, purché tali da rivelare, in relazione alle circostanze previste dall'art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo.
Cass. pen. n. 9026/1983
L'abitualità a delinquere ex art. 102 c.p. è operante obbligatoriamente ed automaticamente per presunzione di legge, senza bisogno di un accertamento del giudice. L'abitualità, invece, ritenuta dal giudice ex art. 103 c.p., è rimessa al potere discrezionale del magistrato, il quale, dovendo prima constatare la sussistenza di determinate condizioni legali ed accertare poi la pericolosità del soggetto, è tenuto a darne giustificazione a mezzo di adeguata motivazione.
Cass. pen. n. 8492/1983
L'abitualità ritenuta dal giudice può essere desunta oltre che dai precedenti penali dell'imputato, anche da tutte le circostanze che secondo la comune esperienza, recepita dall'art. 133 c.p., sono indicative di un determinato tenore di vita antisociale. Il giudice nella motivazione può limitarsi a porre in luce quelle circostanze che, per la loro particolare rilevanza hanno, anche da sole, attitudine a dimostrare l'abitualità a delinquere del reo.
Cass. pen. n. 4083/1982
L'abitualità a delinquere può essere dichiarata anche in difetto di contestazione specifica qualora sia stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale con indicazione degli elementi di fatto che comportano necessariamente la dichiarazione d'abitualità.
Cass. pen. n. 705/1982
La dichiarazione di abitualità nel reato non è incompatibile con l'attenuante del vizio parziale di mente.
Cass. pen. n. 10262/1981
Nel caso di abitualità ritenuta dal giudice non ha alcuna rilevanza il mancato accertamento della data di commissione dei reati perché la norma dell'art. 103 c.p. non fa alcun riferimento, a differenza di quella concernente l'abitualità presunta dalla legge (art. 102), a termini o a periodi prefissati.
Cass. pen. n. 8749/1981
Ove sia stata contestata nel decreto di citazione l'abitualità presunta dalla legge, non può applicarsi quella di cui all'art. 103 c.p., ritenuta dal giudice. Ed infatti, pur nell'identità degli effetti giuridici, la seconda forma di abitualità presuppone anche un'indagine sulla condotta e genere di vita del colpevole, e quindi una diversa possibilità da parte dell'imputato di apprestare eventuali argomenti difensivi.