Cass. pen. n. 4038 del 7 aprile 1994
Testo massima n. 1
Per tutto quanto attiene all'amministrazione del patrimonio fallimentare, compresa in tale amministrazione l'acquisizione e la destinazione degli atti e documenti dell'impresa, il fallito è sottoposto ai poteri di sovraordinazione, autorità e vigilanza del curatore fallimentare (artt. 31, 48 e 49 L. fall.). Ne consegue che ricorre l'aggravante di cui all'art. 112, n. 3, c.p. nella condotta del curatore — punita a titolo di concorso nel reato di bancarotta documentale postfallimentare (art. 216, comma 2, parte II, L. fall.) — che suggerisce al fallito di distruggere le scritture contabili.