Cass. pen. n. 25311 del 7 giugno 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità della cooperazione nel delitto colposo, prevista dall'art. 113 c.p., è sufficiente la coscienza, da parte del soggetto, dell'altrui partecipazione all'azione, ma non è necessaria la conoscenza delle specifiche condotte e dell'identità dei partecipi: ne consegue che la cooperazione è ipotizzabile anche nelle ipotesi riguardanti le organizzazioni complesse quali la sanità, le imprese e settori della P.A. nei cui atti confluiscono condotte poste in essere, anche in tempi diversi, da soggetti tra i quali non v'è rapporto diretto; in tali ipotesi esiste comunque il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti è conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente ecc.) ha partecipato o parteciperà alla trattazione del caso. (Fattispecie in tema di lesioni colpose per incidente stradale: la Corte ha ritenuto sussistere, per la mancanza di segnali su una strada in costruzione, la cooperazione colposa, tra il direttore dei lavori e l'ingegnere capo).
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