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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8773 del 6 agosto 1994

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8773 del 6 agosto 1994

Testo massima n. 1

Il principio dell’«indivisibilità» della querela, stabilito dall’art. 123 c.p., trova il limite nel fatto-reato in essa considerato ed opera, quindi, unicamente rispetto ai soggetti che quel fatto hanno commesso, anche se la loro individuazione avvenga in un momento successivo alla proposizione della querela, senza che occorra una nuova proposizione di essa. Condizione essenziale è, peraltro, che si tratti di concorso nello stesso reato. Pertanto, l’effetto estensivo non si verifica quando, pur trattandosi dello stesso titolo di reato e pur essendo identico l’oggetto, il reato venga posto in essere mediante fatti distinti da persone che non abbiano agito con una volontà associata. [ Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa ].

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