Cass. civ. n. 34494 del 11 dicembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità ex art. 67, comma 3, l.fall. -
Presupposti - Conto bancario "corrente" - Necessità - Differenza da conto bancario chiuso anche in fatto - Natura delle rimesse - Atti di pagamento del debito - Conseguenze. In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'art. 67, comma 3, l.fall., richiedendo che queste abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive; ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3, l.fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 70 CORTE COST.