Cass. civ. n. 34494 del 11 dicembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità ex art. 67, comma 3, l.fall. -


Presupposti - Conto bancario "corrente" - Necessità - Differenza da conto bancario chiuso anche in fatto - Natura delle rimesse - Atti di pagamento del debito - Conseguenze. In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'art. 67, comma 3, l.fall., richiedendo che queste abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive; ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3, l.fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 277 del 2019

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 com. 3
Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 70 CORTE COST.

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