Cass. pen. n. 8819 del 30 settembre 1996
Testo massima n. 1
In tema di querela, con riferimento al termine perentorio di cui all'art. 124, primo comma, c.p., (e nell'ipotesi in cui il diritto in questione non appartenga a persona giuridica), in virtù del nesso di rappresentanza organica — che comporta la riferibilità alla persona giuridica degli atti compiuti dalla persona fisica che legalmente la rappresenta — ai fini della valutazione degli stati soggettivi giuridicamente rilevanti, deve farsi riferimento agli atti negoziali compiuti dalla persona giuridica medesima, il contenuto dei quali, se espressivo della sussistenza di una determinata conoscenza, di quest'ultima costituisce prova idonea.
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