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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3671 del 27 marzo 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3671 del 27 marzo 1992

Testo massima n. 1

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. In ogni caso l’onere della prova dell’intempestività incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova rigorosa.

Testo massima n. 1

Per la perseguibilità del reato di falsità di foglio firmato in bianco [ artt. 486 e 493 bis c.p., introdotto dall’art. 89 L. 24 novembre 1981, n. 689 ], il diritto di querela compete non soltanto al soggetto della cui firma in bianco si sia abusato, ma anche ad ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell’atto affetto da falsità.

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