Cass. pen. n. 34517 del 05 luglio 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Condotta decettiva del privato in danno degli organi della procedura fallimentare - Peculato mediante induzione in errore dei pubblici ufficiali - Esclusione - Truffa - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7
Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 48
Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1414