Cass. pen. n. 34518 del 10 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Limitazione al solo dispositivo della sentenza impugnata - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero - Conferma di una statuizione in base a disciplina diversa da quella indicata dal giudice di primo grado - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.


Il divieto di "reformatio in peius" riguarda il solo dispositivo della decisione impugnata e non la motivazione, sicché il giudice di appello, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, può confermare una statuizione in base a una disciplina diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, a condizione che la nuova motivazione non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa, derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto il divieto di "reformatio in peius" non violato dalla sentenza di appello che aveva subordinato al ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, che, in primo grado, era stata ancorata all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione a reati nelle more estinti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 47488 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST.

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