Cass. pen. n. 1953 del 20 settembre 1996
Testo massima n. 1
In caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, quando il reato base sia punito con la pena della reclusione e quello satellite con la pena della reclusione o della multa è possibile irrogare la pena prevista per la continuazione nella forma della pena pecuniaria e non necessariamente con quella detentiva. La ammissibilità della continuazione anche tra reati puniti con pena eterogenea consente infatti l'unificazione delle pene appartenenti allo stesso genus reclusione/arresto o multa/ammenda, ma, per il rispetto del principio di legalità, non tra quelle appartenenti a genus differenti. L'aumento di pena dovrà essere commisurato al reato più grave ed il rispetto del limite massimo fissato per l'aumento, che può arrivare sino al triplo, è garantito dal sistema del ragguaglio fissato dall'art. 135 c.p. (Fattispecie in tema di concorso tra il reato di lesioni volontarie, punito con la sola pena della reclusione, e quello di ingiurie, punito con pena alternativa).
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