Art. 135 – Codice penale – Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250 , di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1995/2025
In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).
Cass. civ. n. 1123/2025
In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.
Cass. civ. n. 29643/2024
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Cass. civ. n. 26164/2024
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è reato di pericolo, integra distrazione il contratto di vendita di un immobile a prezzo inferiore a quello di mercato e sottoposto a condizione sospensiva unilaterale nell'interesse del solo acquirente, in quanto, quest'ultimo, anche ove, alla scadenza del termine prefissato, la condizione sospensiva non si sia verificata, in assenza di un'esplicita dichiarazione di risoluzione del contratto, può rinunciare alla condizione ed esercitare il diritto potestativo di acquisto, con conseguente limitazione del potere dispositivo della parte venditrice e messa in pericolo della garanzia del ceto creditorio.
Cass. civ. n. 18878/2024
L'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all'uopo l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.
Cass. civ. n. 18230/2024
In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.
Cass. civ. n. 17157/2024
Il contratto di licenza d'uso di una banca dati non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, la prova della sua stipulazione può essere data anche mediante presunzioni vertenti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo.
Cass. civ. n. 16352/2024
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).
Cass. civ. n. 7891/2024
In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il "pactum ad scribendum" come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'istituto di credito che, ricevuto oralmente il "mandato ad scribendum", non aveva trasmesso ai garanti il modulo dalla stessa in seguito compilato, così privandoli della possibilità di verificarne il contenuto).
Cass. civ. n. 7323/2024
Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.
Cass. civ. n. 1571/2024
In tema di contratti della Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il Comune, poiché, non essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista.
Cass. civ. n. 36108/2023
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).
Cass. civ. n. 33420/2023
In tema di reato continuato, non può operarsi un incremento sanzionatorio per il reato "satellite" in termini di pena detentiva nel caso in cui la pena per esso in precedenza inflitta sia stata già irrevocabilmente convertita in pena pecuniaria sostitutiva.
Cass. civ. n. 32337/2023
Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).
Cass. civ. n. 32211/2023
contratto preliminare di compravendita - Momento dell'esecuzione della prestazione - Pagamento del corrispettivo - Fattispecie. In tema di IVA, la cessione della posizione contrattuale relativa ad un preliminare di compravendita rientra tra le cessioni di contratti che l'art. 3, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, qualifica come prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, con conseguente applicabilità dell'art. 6, comma 3, secondo cui la prestazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo. (Nella specie, la S.C., chiamata a pronunciarsi su una cessione di preliminare di compravendita di un terreno non edificabile al momento della conclusione del contratto, ma divenuto tale al momento della cessione, ha affermato che, per l'assoggettabilità ad IVA dell'operazione, l'edificabilità dell'immobile oggetto del negozio ceduto va verificata al momento della cessione).
Cass. civ. n. 31968/2023
Ai fini del valido esercizio della prelazione agraria deve ritenersi necessaria l'allegazione del preliminare alla denuntiatio che il proprietario è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo e al confinante, non essendo tale adempimento surrogabile dalla trascrizione, nella denuntiatio, delle condizioni contrattuali pattuite con il terzo, giacché tale comunicazione costituisce atto preparatorio di una fattispecie traslativa complessa avente ad oggetto beni immobili che si realizza attraverso il subentrare del coltivatore diretto, o del confinante, nel contratto preliminare, il quale deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute.
Cass. civ. n. 29879/2023
Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile in fase di rinvio la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà, nonostante che la domanda originariamente formulata avesse ad oggetto esclusivamente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Cass. civ. n. 29424/2023
Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, a prescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno, anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio alla sperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hanno natura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualità intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza dei c.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza al fondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da parte della Pubblica Amministrazione, di un quantum di volumetria con funzione indennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero in caso di reiterazione di vincoli espropriativi.
Cass. civ. n. 28500/2023
In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).
Cass. civ. n. 27057/2023
Nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada, dettato dalla l. n. 298 del 1974, ai fini della derogabilità della tariffa minima, ex art. 13 del d.m. 18 novembre 1982, la forma scritta dell'accordo è requisito richiesto "ad substantiam", con la conseguenza che deve escludersi l'inidoneità della fattura emessa dal vettore - sulla base di bolle di accompagnamento delle merce contenenti riferimenti ad accordi in deroga - a rappresentare la forma scritta dell'accordo, non essendo surrogabile l'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie.
Cass. civ. n. 26906/2023
Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale la fideiussione, prestata nell'ambito di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell'immobile in costruzione, non garantiva l'inadempimento in sé del costruttore, ma l'evento della crisi del venditore/costruttore, cessando di diritto al momento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale mediante trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione).
Cass. civ. n. 24983/2023
È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Nè il promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse dell'acquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di "rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente.
Cass. civ. n. 20267/2023
Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.
Cass. civ. n. 13425/2023
In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piani di riparto, il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari.
Cass. civ. n. 12957/2023
In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.
Cass. civ. n. 10868/2023
In tema di IVA, in applicazione degli artt. 12 e 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretati dalla Corte di Giustizia, un'operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un fabbricato demolito e poi ricostruito con aumento della volumetria costituisce cessione di un "terreno edificabile" e non di "fabbricato e del suolo attiguo" in presenza di un'unica operazione economica, individuabile alla luce dell'interesse economico sociale perseguito dalle parti della cessione e avuto riguardo alla concatenazione cronologica di due o più atti, tra i quali, a titolo di esemplificazione: la richiesta del titolo edificatorio e il suo ottenimento da parte del cedente, la presentazione del progetto da parte del cessionario di demolizione del fabbricato e ricostruzione, lo sfruttamento della volumetria sul terreno in misura superiore a quella preesistente.
Cass. civ. n. 10826/2023
Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica.
Cass. civ. n. 9847/2023
I contratti con i quali i comuni conferiscono incarichi professionali per prestazione d'opera devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità anche per le regioni terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980 e del 1981, atteso che l'art. 3, l. n. 219 del 1981, recante conversione in legge del d.l. n. 75 del 1980, ha costituito le risorse cui attingere per le opere di ricostruzione, senza derogare alle regole pubblicistiche nella stipulazione dei contratti.
Cass. civ. n. 7804/2023
In tema di contratti bancari, il patto di riempimento del modulo fideiussorio (nella specie sottoscritto in bianco) non deve essere stipulato in forma scritta, non essendo per esso applicabile l'art. 117 TUB, siccome inserito nel Titolo VI, Capo I, riguardante le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "banche e dagli intermediari finanziari", senza estendersi alla fideiussione, quand'anche rilasciata in favore di una banca, mentre, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la previsione convenzionale di tale requisito deve essere provata per iscritto.
Cass. civ. n. 4597/2023
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
Cass. civ. n. 1609/2023
In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta; se, in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare, detta operazione viene meno successivamente alla registrazione della fattura, il promissario acquirente è tenuto alla necessaria rettifica, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972, e ad emettere fattura di restituzione in suo favore della somma già versata (in quanto di operazione imponibile di segno contrario rispetto alla prima); qualora, tuttavia, l'originario versamento dell'acconto sul prezzo non sia stato assoggettato ad imposta per errore, né l'Ufficio abbia avviato le necessarie iniziative al riguardo, la restituzione della somma dal promittente venditore al promissario acquirente assume natura meramente finanziaria e non può essere assoggettata ad imposizione IVA.
Cass. civ. n. 717/2023
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Cass. pen. n. 16994/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 49115/2022
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della soglia complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata ex art. 135 cod. pen. a quella detentiva, ben potendo il giudice, rimodulando l'intero trattamento sanzionatorio in modo da non superare il limite di due anni, disporre la sospensione condizionale della sola pena detentiva e revocare la sospensione in precedenza concessa anche con riguardo alla pena pecuniaria.
Cass. pen. n. 24430/2021
Il giudice dell'impugnazione, in assenza di gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo grado, in quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., produca il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta.
Cass. pen. n. 30043/2021
In caso di sostituzione di una pena detentiva breve con la pena pecuniaria ex art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 cod. pen., come modificato dalle leggi 5 ottobre 1993, n. 402 e 15 luglio 2009, n. 94, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo e solo per queste ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, applicandosi alle prime la precedente normativa più favorevole, attesa la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanzionatorio.
Cass. pen. n. 1762/2020
Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che irroghi congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria (nella specie, arresto e ammenda), qualora, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena risulti superiore a quella irrogata con la prima sentenza, anche se di specie diversa (nella specie, reclusione), in quanto, avendo l'espressione "pena più grave per specie o quantità", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. finalità di coordinazione logica tra i due termini in essa contenuti, deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa.
Cass. pen. n. 49602/2018
In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l'art. 135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all'art. 459, comma primo-bis, cod. pen., introdotto dall' art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare, non viola il principio di cui all'art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio.
Cass. pen. n. 19725/2011
Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva di cui all'art. 135 c.p. come modificato per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. n. 94 del 2009, non si applica, ai fini della sostituzione "ex" art. 53 L. n. 689 del 1981, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta modifica in quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina pregressa.
Cass. pen. n. 10966/2010
L'aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all'art. 135 c.p. per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. 15 luglio 2009, n. 94, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall'art. 163, comma primo, c.p., è applicabile ai fatti pregressi in virtù della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, c.p., in quanto norma più favorevole al condannato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo applicabile lo "ius superveniens", in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poiché la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite dei due anni).
Cass. pen. n. 20403/2005
Ai fini del divieto della reformatio in peius, quando appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue, qualora venga accolto l'appello dell'imputato, relativamente a circostanze o a reati concorrenti, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in nessun caso compensata da un aumento della misura di un altro elemento. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato in parte con rinvio la decisione del giudice di appello che, riconoscendo il concorso formale tra fattispecie, aveva eliminato la sanzione della multa ed aumentato la pena della reclusione).
Cass. pen. n. 47449/2004
Ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art. 135 c.p., il computo avviene convertendo 38 euro, o frazione di 38 euro, per ogni giorno di pena detentiva eliminando, sin dall'inizio, i decimali. (Fattispecie in cui le sezioni unite della Corte hanno ritenuto corretta l'applicazione di pena patteggiata, con sostituzione di quella pecuniaria a quella detentiva, attraverso l'eliminazione dei decimali all'inizio dell'operazione di conversione da lire in euro, e non alla fine del calcolo, prendendo a base della conversione stessa la somma di euro 38 per ogni giorno di pena detentiva e non quella di euro 38,73, equivalenti a lire 75.000).
Cass. pen. n. 20359/2004
In caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel ragguaglio da operarsi ai sensi dell'art. 135 c.p., l'eliminazione dei decimali, stabilita, a seguito della trasformazione del sistema monetario, dall'art. 51, comma terzo, del D.L.vo 24 giugno 1998 n. 213, va effettuata sulla somma stabilita per ciascun giorno e non su quella corrispondente al risultato finale. (Nella specie, in applicazione di tale regola, la Corte ha ritenuto quindi corretto il ragguaglio operato sulla base della somma di euro 38,00 per ciascun giorno di pena detentiva).
Cass. pen. n. 6514/2004
Il principio posto dall'art. 51, comma secondo e terzo, D.L.vo n. 213 del 1998 — per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali — riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative. Ne consegue che detto arrotondamento non è applicabile al ragguaglio ex art. 135 c.p. fra pene pecuniarie e detentive, che sebbene previsto da legge penale non ha natura di sanzione.
Cass. pen. n. 6483/2004
In sede di patteggiamento, l'arrotondamento della misura della pena sostitutiva, per effetto della conversione della lira in euro, va effettuato sul calcolo finale e non già preventivamente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (nella specie, la pena concordata era stata determinata con il preventivo arrotondamento del parametro di ragguaglio in e. 38).
Cass. pen. n. 18405/2003
Il principio posto dall'art. 51, comma 2 e 3, D.L.vo n. 213 del 1998 — per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali — è applicabile anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive. (Fattispecie in tema di applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, in cui la Corte ha ritenuto che il calcolo da eseguire, rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., comportasse l'eliminazione dei decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie lire 75.000 prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza).
Cass. pen. n. 1953/1996
In caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, quando il reato base sia punito con la pena della reclusione e quello satellite con la pena della reclusione o della multa è possibile irrogare la pena prevista per la continuazione nella forma della pena pecuniaria e non necessariamente con quella detentiva. La ammissibilità della continuazione anche tra reati puniti con pena eterogenea consente infatti l'unificazione delle pene appartenenti allo stesso genus reclusione/arresto o multa/ammenda, ma, per il rispetto del principio di legalità, non tra quelle appartenenti a genus differenti. L'aumento di pena dovrà essere commisurato al reato più grave ed il rispetto del limite massimo fissato per l'aumento, che può arrivare sino al triplo, è garantito dal sistema del ragguaglio fissato dall'art. 135 c.p. (Fattispecie in tema di concorso tra il reato di lesioni volontarie, punito con la sola pena della reclusione, e quello di ingiurie, punito con pena alternativa).
Cass. pen. n. 1884/1996
La statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena diviene definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza e non con il decorso dei cinque anni entro i quali la decisione sottoposta a sospensione è destinata a veder modificato il proprio contenuto, con la dichiarazione di estinzione del reato o con la revoca del beneficio, a seconda della condotta del condannato. Non è perciò concedibile in fase esecutiva il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria che era stato negato al momento della decisione perché la pena pecuniaria, convertita in base al criterio indicato allora dall'art. 135 c.p., superava i limiti previsti per la sua concessione, anche se esso sarebbe invece concedibile applicando l'attuale tariffa di settantacinquemila lire al giorno e non è ancora decorso il quinquennio di rito. L'impossibilità di concedere la sospensione della pena in fase esecutiva discende dai principi generali in tema di giudicato penale e non sono desumibili profili di incostituzionalità in ragione del diverso trattamento riservato alla continuazione e al concorso formale, che possono essere applicati in fase esecutiva.
Cass. pen. n. 12310/1995
La norma dell'art. 135 c.p. non ha natura né sostanziale, né processuale, giacché, per quanto sia inserita nel codice penale, in base alla sua stessa formulazione, ha valore «per qualsiasi effetto giuridico» e, conseguentemente, ha natura sostanziale se deve essere utilizzata a tal fine e processuale nel caso opposto. (Fattispecie in cui, per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della L. 5 ottobre 1993, n. 402 — che ha elevato da lire 25.000 a lire 75.000 pro die l'importo da considerare in caso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria — la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 della L. n. 689 del 1981, si dovesse far riferimento al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto più favorevole al reo).
Cass. pen. n. 3687/1994
L'art. 102 della L. 24 novembre 1981, n. 689, disciplina la conversione delle pene pecuniarie in modo autonomo, senza richiamarsi ai criteri dettati dall'art. 135 c.p. in tema di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, ai quali, invece, occorre riferirsi per l'espresso rinvio operato dall'art. 53 della medesima legge, nelle ipotesi di sostituzione di pene detentive brevi; pertanto la conversione della pena pecuniaria deve essere effettuata, anche dopo la modifica dell'art. 135 c.p. ad opera della L. 5 ottobre 1993 n. 402, sulla base del calcolo di lire 25.000 e non di lire 75.000, per ogni giorno di libertà controllata.
Cass. pen. n. 3385/1994
Il disposto dell'art. 102, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale, ai fini della conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato in libertà controllata, il ragguaglio operato in ragione di lire 25.000 (o frazione) per un giorno di libertà controllata non può ritenersi influenzato dalla nuova formulazione dell'art. 135 c.p., introdotta dall'art. 1 della L. 5 ottobre 1993, n. 402, in base alla quale, al diverso fine del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo si effettua calcolando 75.000 lire (o frazione) di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Cass. pen. n. 2288/1994
La conversione delle pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato in libertà controllata o in lavoro sostitutivo è disciplinata non già dall'art. 135 c.p. sibbene dagli artt. 136 c.p. e 102 della L. 24 novembre 1981, n. 689, il quale ultimo articolo dispone, al comma 3, che il ragguaglio è effettuato sulla base, rispettivamente, di lire 25.000 o di lire 50.000 per giorno o frazione di giorno. E poiché il citato art. 102 della L. n. 689/1981 non è stato modificato dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, che ha modificato invece soltanto l'art. 135 c.p. (prescrivendo che il ragguaglio, ai fini ivi previsti, abbia luogo calcolando lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva), ne deriva che la conversione in argomento deve continuare ad essere effettuata sulla base del criterio di ragguaglio tuttora indicato nello stesso art. 102. (In motivazione la Corte ha altresì rilevato che la identità, prima dell'intervento della L. n. 402/1993, fra i criteri quantitativi di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. e quelli di cui all'art. 102 della L. n. 689/1981 non implica che la modifica normativa dei primi debba estendersi anche ai secondi, e che la non estensione trova conferma anche nel fatto che la modifica non prende in esame il ragguaglio ai fini del lavoro sostitutivo).