Cass. pen. n. 6514 del 17 febbraio 2004

Testo massima n. 1


Il principio posto dall'art. 51, comma secondo e terzo, D.L.vo n. 213 del 1998 — per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali — riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative. Ne consegue che detto arrotondamento non è applicabile al ragguaglio ex art. 135 c.p. fra pene pecuniarie e detentive, che sebbene previsto da legge penale non ha natura di sanzione.

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