Cass. pen. n. 618 del 5 aprile 1990
Testo massima n. 1
Il periodo di ricovero dell'imputato in un ospedale giudiziario, durante la detenzione in stato di custodia cautelare, va computato ai fini della determinazione della residua pena da espiare e, dunque, a norma dell'art. 137 c.p., dev'essere detratto dalla durata complessiva della pena comminata per il reato al quale ineriva lo stato di detenzione, avendo determinato - comunque - una privazione della libertà personale.