Avvocato.it

Art. 222 — Ricovero in un manicomio giudiziario

Art. 222 — Ricovero in un manicomio giudiziario

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo [ 96 ], è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi [ 43 ] o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce [ la pena di morte o ] l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni [ 204 ].

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 22193/2008

In tema di misure di sicurezza personali, il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a seguito della sentenza della Corte cost. n. 139 del 1982 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p., nella parte in cui non subordina, nel caso di imputato prosciolto perché non imputabile per infermità psichica (art. 88 c.p. ), detto provvedimento al previo accertamento da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale derivante da tale infermità al momento della applicazione della misura non è più applicabile obbligatoriamente ed automaticamente. Ne consegue che ove il giudice ritenga di applicare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico ovvero una misura diversa (sent. Corte cost. n. 253 del 2003 ) ha l’obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell’imputato mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 17951/2004

Ai fini della determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario rileva ex art. 222 c.p. la pena che la legge stabilisce per il reato addebitato e pertanto non è valutabile la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato dall’art. 442 c.p.p., stante il carattere processuale di detto istituto. (Fattispecie relativa al proscioglimento, a seguito di rito abbreviato, per infermità mentale da un reato punito con l’ergastolo con conseguente applicazione della misura del ricovero in manicomio giudiziario per una durata di anni dieci).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9477/2003

In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l’assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell’impugnazione avverso l’ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all’esito dell’assoluzione dell’imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell’art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3710/1999

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 324 del 1998, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p. nella parte in cui prevedeva l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve ritenersi conforme al principio di legalità applicare nei confronti del minore non imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso, la misura del riformatorio giudiziario, da applicare nelle forme del collocamento in comunità a norma dell’art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988, trattandosi di situazione analoga a quella disciplinata dall’art. 98 c.p., cui fa rinvio l’art. 224, terzo comma, dello stesso codice. In tal caso, la durata minima della misura non potrà essere quella prevista dall’art. 222, secondo comma, c.p., essendo divenuta tale norma inapplicabile ai minori a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ma sarà quella prevista dall’art. 224, secondo comma, per il riformatorio giudiziario.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3149/1991

In tema di misure cautelari personali, l’art. 286 c.p.p. stabilisce che, se la persona da sottoporre in custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire pericoli di fuga. Tuttavia, se la persona inferma di mente è anche socialmente pericolosa, nel senso che potrebbe commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reato (art. 203 c.p.p.) il giudice ben può, ai sensi dell’art. 312 c.p.p., applicare in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall’art. 222 c.p. e disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 618/1990

Il periodo di ricovero dell’imputato in un ospedale giudiziario, durante la detenzione in stato di custodia cautelare, va computato ai fini della determinazione della residua pena da espiare e, dunque, a norma dell’art. 137 c.p., dev’essere detratto dalla durata complessiva della pena comminata per il reato al quale ineriva lo stato di detenzione, avendo determinato – comunque – una privazione della libertà personale.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze