Cass. pen. n. 33967 del 9 agosto 2004
Testo massima n. 1
Ai fini del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 146, comma primo, n. 3, c.p., non basta che il condannato sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ma occorre che sussista anche l'ulteriore condizione, riferibile a tutte le ipotesi precedentemente indicate nella norma, che la malattia sia giunta ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.