Art. 146 – Codice penale – Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1701/2025
In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.
Cass. civ. n. 26588/2024
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice deve valutare se, tenuto conto della natura dell'infermità e, in caso di prognosi infausta a breve scadenza, della ridotta aspettativa di vita, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare nel futuro gli effetti della sanzione sul condannato.
Cass. civ. n. 21894/2024
In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.
Cass. civ. n. 19042/2024
In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).
Cass. civ. n. 11032/2024
In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).
Cass. civ. n. 10739/2024
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligentemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali).
Cass. civ. n. 8713/2024
La clausola solve et repete, prevista dall'art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, realizza la sua funzione anche se l'adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, con la conseguenza che il preventivo adempimento non è qualificabile come presupposto processuale e l'eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall'operare della clausola possono essere esaminate quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della fatturazione e della richiesta di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, non avendo la ricorrente allegato e provato di aver proceduto al pagamento nel corso del giudizio).
Cass. civ. n. 2384/2024
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs. citato, di "tensostrutture" adibite ad uso abitativo e destinante ad un utilizzo perdurante nel tempo, su area sottoposta a vincolo paesaggistico, non rientrando tale intervento nel novero di quelli di "edilizia libera".
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 1281/2024
In tema di appalto privato, il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, in quanto la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo. (Fattispecie in tema di subappalto).
Cass. civ. n. 785/2024
In tema di mediazione, la clausola predisposta unilateralmente dal mediatore - che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l'affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona "riconducibile" - è vessatoria ed abusiva, ai sensi dell'art.1341 c.c. e dell'art.33 del Codice del Consumo, in quanto determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, obbligato ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l'affare o di ogni altra circostanza concreta da cui risulti che l'affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui, successivamente alla scadenza della mediazione, il contratto di locazione oggetto della stessa, veniva concluso dal coniuge della parte che si era vista rifiutare l'originaria proposta).
Cass. civ. n. 636/2024
Domanda di restituzione parziale del canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie. La domanda con la quale l'utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l'ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta alla riduzione, per il futuro, del canone del servizio idrico integrato, in considerazione della presenza, nell'acqua somministrata, di una quantità intollerabile di arsenico, che aveva reso la stessa non potabile per un certo periodo).
Cass. civ. n. 49621/2023
In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.
Cass. civ. n. 36580/2023
In tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 35554/2023
In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.
Cass. civ. n. 27590/2023
Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo.
Cass. civ. n. 27523/2023
Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare sin dall'atto introduttivo il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare, dall'amministrazione dello Stato. (Affermando tale principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva posto a carico della società fallita tornata "in bonis" il compenso del curatore, in ragione del risultato utile dell'attività da questi svolta nell'ambito della procedura revocata).
Cass. civ. n. 27442/2023
In tema di fallimento, la regola dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. T.U. "Spese di giustizia"), in forza della quale qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, ancorché dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio al caso del fallimento con attivo insufficiente; la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, esercitandoli su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria.
Cass. civ. n. 15676/2023
Costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro.
Cass. civ. n. 10227/2023
L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare conservativa irrogata ad alcuni dipendenti, aventi qualifica di macchinista, di Trenitalia s.p.a. - a causa del rifiuto dai medesimi opposto all'ordine datoriale di eseguire la prestazione a partire dalle ore 4.25, in anticipo rispetto all'orario ordinario delle 5.00 -, avuto riguardo, in una valutazione comparativa del comportamento delle parti, da un lato, all'assenza di profili di illiceità penalmente rilevanti nella richiesta di turno allargato, peraltro effettuata al massimo in due occasioni, senza quindi pregiudizio per le esigenze vitali dei lavoratori, e, dall'altro, alle conseguenze negative che tale rifiuto aveva provocato sul funzionamento del servizio di trasporto pubblico gestito dalla società).
Cass. civ. n. 9612/2023
Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti.
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 6577/2023
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non può essere disposto sulle somme di denaro confluite sul conto corrente intestato alla curatela fallimentare per effetto di transazione da quest'ultima stipulata con i sindaci e i revisori legali della società fallita, a seguito dell'azione di responsabilità ex art. 146, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, posto che le predette somme non costituiscono profitto dei reati tributari precedentemente commessi dai legali rappresentanti della fallita.
Cass. civ. n. 3552/2023
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 2358/2023
In tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di età inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio indicato ai fini della custodia, è applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex art. 47- quinquies, comma 1-bis, ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
Cass. pen. n. 7369/2022
Il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo.
Cass. pen. n. 21355/2021
In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la detenzione domiciliare, ravvisando un vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità del detenuto, fondata esclusivamente sull'esigenza di certezza ed indefettibilità della pena e sullo stato non avanzato della patologia da cui lo stesso era affetto).
Cass. pen. n. 47868/2019
Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura.
Cass. pen. n. 53166/2018
In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale.
Cass. pen. n. 43586/2017
In tema di differimento obbligatorio o facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice dell'esecuzione può legittimamente porre a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesa strumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l'offerta terapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo.
Cass. pen. n. 42276/2010
Il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nei confronti del condannato affetto da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) conclamata o da grave deficienza immunitaria, presuppone che la malattia sia giunta ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative, e non richiede alcuna valutazione circa la compatibilità o meno della patologia con lo stato di detenzione.
Cass. pen. n. 41542/2010
Il differimento dell'esecuzione della pena per malattia psichiatrica è consentito unicamente allorché quest'ultima si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si è esclusa la possibilità di rinvio dell'esecuzione).
Cass. pen. n. 33967/2004
Ai fini del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 146, comma primo, n. 3, c.p., non basta che il condannato sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ma occorre che sussista anche l'ulteriore condizione, riferibile a tutte le ipotesi precedentemente indicate nella norma, che la malattia sia giunta ad una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.
Cass. pen. n. 5818/2004
In tema di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria, accertata ai sensi del secondo comma dell'art. 286 bis cod proc. pen., l'obbligo di sospensione o di applicazione della detenzione domiciliare si determina per il giudice solo quando le patologie sono documentate secondo le procedure stabilite dalla legge e dai pertinenti decreti ministeriali. Nondimeno, nei casi in cui dette patologie risultino provate mediante una documentazione incompleta od irrituale, poichè la legge riconosce al giudice la possibilità di applicare anche d'ufficio la detenzione domiciliare, è comunque necessario che la diversa opzione di disporre l'esecuzione della pena in sede carceraria sia specificamente motivata, di guisa che l'assenza di indicazioni in proposito è sanzionata, a norma dell'art. 125 comma terzo c.p.p., con previsione di nullità del relativo provvedimento.
Cass. pen. n. 20480/2001
Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ord. pen. — può applicare ex officio ed indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'interessato, la misura della detenzione domiciliare, al fine di contemperare le esigenze del condannato, in relazione alla tutela della salute, e le esigenze della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica —.
Cass. pen. n. 11233/2001
L'art. 146, comma 1, n. 3, c.p., nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena qualora il condannato sia affetto da «malattia particolarmente grave» per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino «incompatibili con lo stato di detenzione», intende chiaramente riferirsi ad una malattia fisica e non ad una infermità di natura psichica, in presenza della quale deve invece farsi applicazione della specifica disciplina dettata dall'art. 148. La «grave infermità fisica» prevista dall'art. 147, comma 1, n. 2, c.p. come causa di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena dev'esser tale da far risaltare ictu oculi la possibilità che essa, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, dia luogo ad una sofferenza aggiuntiva derivante proprio dalla privazione della libertà in sé e per sé considerata e suscettibile quindi di rendere l'esecuzione della pena incompatibile con i beni costituzionalmente tutelati costituiti dal diritto alla salute e dal senso di umanità, dovendosi, peraltro, tener presente che una certa sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, per modo che essa può assumere rilievo solo quando appaia di entità tale da superare i limiti dell'umana tollerabilità.
Cass. pen. n. 6952/2000
La previsione di cui all'art. 47ter, comma 1ter, dell'ordinamento penitenziario, introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 27 maggio 1998, n. 165, secondo cui, «quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare», ha la chiara finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 c.p., s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli. L'innovazione viene quindi a configurare la polifunzionalità del regime detentivo che è mirato, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi; per altro verso ad una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall'applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt. 146 e 147 c.p.. È pertanto da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione, che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dar luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.
Cass. pen. n. 853/1998
In tema di liberazione condizionale, il fatto che il condannato si trovi in regime di differimento dell'esecuzione della pena, per la sussistenza di taluna delle ragioni indicate negli articoli 146 e 147 c.p., non può essere di ostacolo alla valutazione, da parte del competente tribunale, della sussistenza o meno delle condizioni previste dalla legge per la concedibilità del beneficio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza, investito di richiesta di liberazione condizionale avanzata da soggetto nei cui confronti era stato disposto il differimento della pena per ragioni di salute, aveva respinto detta richiesta ritenendola «prematura», in quanto la posizione dell'interessato sarebbe stata più adeguatamente valutabile una volta ripresa l'esecuzione della pena).
Cass. pen. n. 2683/1996
L'apprezzamento positivo della situazione d'inconciliabilità delle particolari condizioni di salute del condannato, malato di Aids, con il regime carcerario - presunto ex lege quando l'espiazione della pena possa avvenire con verosimile pregiudizio della salute del soggetto e di quella della popolazione carceraria - comporta conseguentemente, una volta accertata in concreto, il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, senza che sia consentito al giudice di optare di ufficio per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Corte cost. n. 438/1995
... (Omissis). Pur dovendosi quindi annettere al particolare e grave morbo di cui qui si tratta [N.d.r. AIDS] tutto il risalto che lo stesso merita e che l'ampia normativa di settore e la stessa coscienza collettiva gli ha ormai riconosciuto, la disposizione impugnata deve ritenersi non conforme al canone della ragionevolezza nella parte in cui non consente di accertare in concreto se, ai fini della esecuzione della pena, le effettive condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con lo stato detentivo. Allo stesso modo, spetterà al giudice verificare caso per caso in relazione alle strutture disponibili se l'esecuzione della pena possa avvenire senza pregiudizio per la salute della restante popolazione carceraria che, come si è detto, costituisce l'altro dei valori che la norma ha inteso tutelare. Accertamenti e verifiche del giudice, quelli sopra esposti, che porranno le pubbliche amministrazioni, ciascuna nel quadro delle proprie competenze ed opportunamente giacché la rigida e prevedibile sospensione del momento esecutivo esclude che la pena irrogata possa svolgere alcuna funzione di intimidazione e dissuasione. Del tutto vanificato sarebbe anche il profilo retributivo-afflittivo della pena, posto che la rinuncia sine die alla relativa esecuzione lascia sostanzialmente impunito il reato commesso, in una prospettiva di deresponsabilizzazione che si pone in contrasto con il principio sancito dall'art. 27, primo comma, della coordinate tra loro, di fronte all'esigenza di tenere conto del bisogno di cura del singolo e dell'attitudine della condizione restrittiva rispetto alla salvaguardia della salute della popolazione carceraria, predisponendo o incrementando le strutture idonee allo scopo, sia in ambito penitenziario sia nei presidi sanitari esterni cui ricorrere a norma dell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario ... (omissis).
Per questi motivi si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
Cass. pen. n. 1504/1994
Il primo comma, n. 3 dell'art. 146 c.p., come modificato dall'art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla L. 14 luglio 1993, n. 222, prevede un'ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena allorché il condannato sia affetto da infezione da HIV incompatibile con lo stato di detenzione; unico presupposto per l'applicabilità della norma in questione è dunque l'esistenza dell'affezione suddetta che sia incompatibile con il regime carcerario, situazione in presenza della quale deve obbligatoriamente disporsi il rinvio della pena. Conseguentemente, disposto il rinvio, ogni ulteriore comportamento dell'interessato produttore di eventuali illeciti penali non assume alcun rilievo giuridicamente valutabile ai fini di un'eventuale revoca del beneficio; soltanto il venir meno del presupposto (allo stato della scienza medica ipotizzabile solo come erronea iniziale valutazione dello stato di salute del condannato) implica per il competente giudice una riconsiderazione della nuova situazione fattuale sfociante, se del caso, nella revoca della sospensione dell'esecuzione della pena.