Cass. pen. n. 5818 del 12 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria, accertata ai sensi del secondo comma dell'art. 286 bis cod proc. pen., l'obbligo di sospensione o di applicazione della detenzione domiciliare si determina per il giudice solo quando le patologie sono documentate secondo le procedure stabilite dalla legge e dai pertinenti decreti ministeriali. Nondimeno, nei casi in cui dette patologie risultino provate mediante una documentazione incompleta od irrituale, poichè la legge riconosce al giudice la possibilità di applicare anche d'ufficio la detenzione domiciliare, è comunque necessario che la diversa opzione di disporre l'esecuzione della pena in sede carceraria sia specificamente motivata, di guisa che l'assenza di indicazioni in proposito è sanzionata, a norma dell'art. 125 comma terzo c.p.p., con previsione di nullità del relativo provvedimento.