Cass. pen. n. 41542 del 24 novembre 2010
Testo massima n. 1
Il differimento dell'esecuzione della pena per malattia psichiatrica è consentito unicamente allorché quest'ultima si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si è esclusa la possibilità di rinvio dell'esecuzione).