Cass. pen. n. 46088 del 30 ottobre 2008
Testo massima n. 1
Fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace (artt. 21, 28 e 30 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 ), la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non dà luogo ad un caso di rimessione tacita.
Testo massima n. 2
Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen.. (Annulla con rinvio, Giud.pace San Severo, 8 maggio 2007).
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