Art. 152 – Codice penale – Remissione della querela

Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90 quater del c.p.p.. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 41441/2025

La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di una causa di inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, a fronte della costituzione di parte civile anche con riguardo a reati procedibili di ufficio, non si produce la caducazione delle relative statuizioni civili e, nel caso in cui vi sia stata condanna generica al risarcimento in relazione a tutti i reati indistintamente, il giudice civile, in sede di liquidazione del danno, deve tener conto della contrazione della domanda civile conseguente alla estinzione di una parte di essi).

Cass. civ. n. 30377/2025

La produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 157, primo comma, cod. pen., l'accettazione della remissione della querela si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una volontà contraria del querelato, il quale sia edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

Cass. civ. n. 24149/2025

In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio.

Cass. civ. n. 29959/2024

In tema di remissione tacita della querela, il disposto dell'art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell'ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell'udienza e che sia legittimato dallo statuto dell'ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone.

Cass. civ. n. 28519/2024

In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Cass. civ. n. 27466/2024

L'impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.

Cass. civ. n. 21947/2024

In tema di patteggiamento, il giudice, in caso di estinzione di uno dei reati contestati per remissione della querela ritualmente accettata, non può procedere alla rideterminazione della pena concordata tra le parti, posto che l'eliminazione di uno dei reati oggetto dell'accordo comporta il venir meno dell'accordo stesso.

Cass. civ. n. 16412/2024

In tema di querela, la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non costituisce di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria.

Cass. civ. n. 10426/2024

Non integra remissione tacita della querela l'accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di non avere "nulla a che pretendere per l'illecito commesso ai suoi danni" non era idonea ad esprimere una inequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva in sede penale).

Cass. civ. n. 49283/2023

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.

Cass. civ. n. 44870/2023

A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 568 cod. proc. pen., operata con sentenza n. 111 del 2022, è configurabile l'interesse del Procuratore generale presso la Corte d'appello, oltreché dell'imputato, a ricorrere avverso la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e in assenza di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Cass. civ. n. 43636/2023

disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza di elementi idonei a far dubitare della volontà di rimettere la querela - Onere del giudice di verificare l'effettiva volontà di remissione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile).

Cass. civ. n. 33392/2023

La remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.

Cass. civ. n. 33336/2023

Il rinvio dell'udienza disposto al fine di verificare la possibilità di rimessione della querela determina la sospensione del termine di prescrizione, posto che la richiesta di differimento, non essendo funzionale a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti e a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica, non può essere intesa, in tal caso, come finalizzata alla concessione di un "termine a difesa" ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 45594/2021

La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate.

Cass. civ. n. 2801/2021

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese).

Cass. civ. n. 3034/2020

In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità.

Cass. civ. n. 24435/2020

In tema di revisione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra nel concetto di "prova nuova", rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata annullata la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la remissione non integrasse una "prova nuova", senza neppure acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, dal cui esame sarebbe emerso che la remissione di querela e l'accettazione, pur essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento, non erano state valutate, neppure implicitamente, nella sentenza di condanna). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 28/01/2020)

Cass. civ. n. 15109/2020

Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza.

Cass. civ. n. 20907/2020

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato al quale si estenda, ai sensi dell'art. 155 cod. pen., la remissione di querela effettuata nei confronti del coimputato del medesimo reato, poiché essa, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza di una decisione assolutoria, assume il significato di una rinuncia implicita all'impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 31668/2016

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. * , Cass. n. pen., , Sezioni Unite,.

Cass. civ. n. 21874/2014

La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo).

Cass. civ. n. 4059/2014

La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa. (Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, così da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).

Cass. civ. n. 12375/2011

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione - avverso la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per remissione di querela - proposto dal Pubblico Ministero per dedurre che l'imputato non è stato posto in condizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo all'imputato stesso.

Cass. civ. n. 2776/2011

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Cass. civ. n. 35900/2010

La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, c.p., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.

Cass. civ. n. 34124/2009

La mancata comparizione all'udienza del querelato contumace non integra accettazione tacita della remissione della querela neppure ove egli sia venuto a conoscenza di detta remissione.

Cass. civ. n. 4696/2009

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Cass. civ. n. 46088/2008

Fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace (artt. 21, 28 e 30 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 ), la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non dà luogo ad un caso di rimessione tacita.

Cass. pen. n. 34501 del 1 settembre 2008

L'impegno, assunto in sede civile, all'atto della separazione personale, da parte del coniuge querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.

Cass. civ. n. 28152/2008

La mancata comparizione del querelante nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal PM, ex art. 20 D.L.vo n. 274 del 2000 non integra la remissione tacita di querela, in quanto, in tal caso, trovano applicazione le regole generali di cui all'art. 152 c.p. che richiede, a tal fine, un'inequivocabile manifestazione di volontà concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all'udienza dibattimentale.

Cass. civ. n. 43072/2007

La transazione del danno non costituisce fatto incompatibile con la volontà di presentare querela e, quindi, non integra la remissione tacita di querela.

Cass. civ. n. 3913/2007

La remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 c.p.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Ne deriva che è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello abbia escluso la sussistenza della detta remissione in ragione del comportamento equivoco della parte lesa, da cui non emerga in maniera univoca che non voglia più la punizione di colui che si sia reso responsabile di ingiurie, lesioni od altro. (Nella specie, la persona offesa aveva semplicemente dichiarato «abbiamo fatto pace, ma non ci salutiamo più»).

Cass. civ. n. 6771/2006

Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell'offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l'anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l'avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale.

Cass. civ. n. 46808/2005

La mancata comparizione del querelante all'udienza non costituisce un comportamento idoneo ad integrare la remissione della querela, la quale, se extraprocessuale, può essere anche tacita ma deve fondarsi su un comportamento univoco incompatibile con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, univocità che, in tal caso, non sussiste.

Cass. civ. n. 16014/2005

La remissione di querela non può essere sottoposta a termini o a condizioni, sì che è inefficace la remissione cui sia stata apposta la condizione consistente nella corresponsione, non effettuata, della somma pattuita a titolo di risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 12861/2005

In tema di querela, l'omessa comparizione del querelante — nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela — all'udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 c.p., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva; d'altro canto, il querelante non ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.

Cass. civ. n. 14826/2004

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose può essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'espressione: “rinuncia di ogni azione giudiziaria” usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontà di remissione della querela).

Cass. civ. n. 31963/2001

L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.

Cass. civ. n. 10335/2001

La reciproca remissione delle querele, formalizzata dagli imputati in un momento successivo alla sentenza di condanna, produce l'effetto estintivo del reato anche nei riguardi di quello che non abbia impugnato la pronuncia, a condizione che la volontà espressa nell'atto di remissione abbia investito tutti i fatti oggetto del procedimento penale. (In applicazione di tale principio la Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti della ricorrente, perché i reati erano estinti per remissione della querela e nei confronti dell'imputata che non aveva presentato ricorso avverso la stessa decisione, per l'estensione dell'effetto estintivo).

Cass. civ. n. 5191/2000

Poiché la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all'udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato.

Cass. civ. n. 689/2000

La remissione tacita extraprocessuale della querela può configurarsi solamente quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine a fatti penalmente rilevanti, che hanno formato oggetto dell'istanza di punizione. Tali fatti devono essere univoci sì da potersi desumere con chiarezza la indicata incompatibilità. Il carattere della univocità non è riscontrabile, in relazione a querela presentata da un coniuge nei confronti dell'altro, per i reati di lesioni personali e ingiurie, nella rinuncia «ai reciproci addebiti» nel corso della causa civile per separazione dei coniugi, in quanto la rinuncia stessa è diretta soltanto a non insistere nell'accertamento della colpa ai fini del giudizio civile.

Cass. civ. n. 1452/1998

A norma dell'art. 152 c.p., la remissione extraprocessuale di querela può essere espressa o tacita. La prima deve risultare da atto esplicito e formale, la seconda da fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, cioè da comportamenti inequivoci, sostanzialmente inconciliabili con la richiesta di punizioni. Tale volontà non è desumibile da mere omissioni, quale la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile, che può derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie. Non è ricavabile neppure dall'accettazione del risarcimento dei danni che, apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, è giustificabile con una diversa motivazione.

Cass. civ. n. 4033/1994

Non è consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita è prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilità e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze